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F. I. G. C.
LEGA
NAZIONALE DILETTANTI
LA "
FINANZIARIA 2003"
E
LE SOCIETA' E LE
ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Le
agevolazioni fiscali e le nuove norme civilistiche
a cura di Edmondo Caira
UNA LUNGA BATTAGLIA E UNA GRANDE VITTORIA
di Carlo Tavecchio
Presidente della Lega Nazionale Dilettanti
Il Presidente di un'organizzazione così vasta, complessa e
importante come la Lega Nazionale Dilettanti non deve lasciarsi andare, sia
in positivo che in negativo, a reazioni emotive che vanno sopra le righe e
che possono essere male interpretate.
Ma questa volta lasciatemi essere, come sono: uno di
noi. Lasciatemi esultare smoderatamente, smisuratamente e sopra le righe,
perché non posso nascondere la mia più grande soddisfazione per l'esito di
una lunga battaglia che si è conclusa con l'approvazione in Parlamento delle
agevolazioni per lo sport dilettantistico inserite nella "Finanziaria
2003".
Pochi conoscono i retroscena e gli affanni che hanno
preceduto questa splendida vittoria.
Pochi conoscono il lavoro di tessitura, di cucitura e di
ricucitura, dopo lo strappo del decreto legge del luglio scorso, svolto da
noi. Pochi sanno quanti gradini di quante scale di quanti "palazzi"
della politica abbiamo salito per il riconoscimento di quei diritti che
competono al mondo sportivo dilettantistico.
Pochi conoscono le angosce che hanno messo a dura prova
le coronarie del Presidente Carraro e le mie, sottoposte ad una stressante
altalena di promesse e di delusioni.
Suvvia, ora lasciatemi esultare, perché, aldilà dello
spessore tecnico delle disposizioni emanate, ci sono motivi più profondi che
inducono a gioire per una vittoria che è ancora più esaltante perché è il
coronamento di una lunga e sofferta battaglia.
Innanzi tutto il riconoscimento dell'importanza dello
sport dilettantistico!
Dobbiamo dare atto al mondo politico, ed in particolare
al Ministro Urbani ed al Sottosegretario Pescante, il quale, per primo, è
sceso in campo per tutelare i diritti dello sport dilettantistico e
caparbiamente li ha sostenuti, di una grande sensibilità verso l'intero
movimento amatoriale e verso il volontariato che lo sorregge e lo stimola e
fa si che le primarie esigenze della nostra gioventù vengano seguite, fin
dalla prima adolescenza, con alto senso di dedizione, con passione e con
capacità e competenza.
E' estremamente importante che la politica si sia
ricordata di questo nostro mondo non solo, come spesso avviene, nelle
consuete battaglie che precedono le elezioni, bensì dopo, nel rispetto,
finalmente, degli impegni presi che, spesso, invece, vengono ignorati.
Il Presidente Berlusconi, nel corso dello
"Sport-day", tenuto a Roma prima delle elezioni politiche del 2001,
aveva solennemente dichiarato la Sua estrema attenzione e disponibilità verso
i numerosi problemi dello sport dilettantistico.
Ebbene, dobbiamo dare atto al Presidente del Consiglio
di aver mantenuto le promesse e di essere intervenuto, in prima persona, nei
momenti critici della formazione delle disposizioni, specie quando sembrava
che eventi naturali di grave portata potessero indurre ad accantonare le
disposizioni stesse.
Altro grande motivo di soddisfazione è stato l'aver
visto convergere sul mondo dilettantistico l'attenzione e la solidarietà
delle altre componenti del calcio che si sono sempre dichiarate pronte a
sostenere con tutti i loro mezzi la nostra battaglia pur essendo esse stesse
gravate da problemi di vasta portata.
Il Presidente Carraro, nella Sua qualità di massimo
esponente del calcio italiano, ha combattuto in prima linea la nostra
battaglia ed il Suo telefono si è più volte arroventato nell'appassionata
difesa dei nostri diritti, che erano stati da Lui messi al primo posto nel
programma di Governo della Federazione Italiana Gioco Calcio al momento delle
elezioni federali.
Sarebbe, però, ingeneroso, non puntualizzare il pesante
appoggio politico ricevuto dalle altre forze della maggioranza e dai singoli
uomini politici militanti nell'opposizione e amanti dello sport
dilettantistico, e non far presente che le disposizioni a favore dello sport
dilettantistico non sono state approvate con i soli voti della maggioranza ma
anche con gran parte di quelli dell'opposizione: il passaggio alla Camera dei
Deputati è avvenuto con 387 voti favorevoli e 12 contrari!
Infine, un particolare ringraziamento deve andare al
Ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti, che ha dimostrato
una particolare sensibilità verso lo sport dilettantistico riuscendo a far
varare, pur tra siccità, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e
disastri vari, le agevolazioni fiscali per questo settore che ha, peraltro,
il grande merito di concorrere alla formazione non solo sportiva ma
soprattutto caratteriale e morale dei nostri giovani che sono l'Italia di
domani.
GLI ASPETTI TECNICI DELLE NUOVE NORME
Le disposizioni contenute negli articoli 5 e 90 della
legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (Finanziaria 2003) rappresentano per il
movimento sportivo dilettantistico un notevole aiuto ed un incentivo, oggi
ancora più necessario, vista l'attuale situazione congiunturale economica.
Dal punto di vista fiscale si deve riconoscere al
Governo una piena disponibilità a considerare nei giusti valori lo sport di
base e gli sforzi del Governo stesso meritano il pieno apprezzamento delle
società e delle associazioni sportive dilettantistiche che, a loro volta, con
grandi sacrifici, e non solo economici, permettono lo svolgimento di
quell'attività sportiva che, oltre alla funzione altamente sociale che
esplica, è certamente prodromica allo sport di primo piano, a quello sport
stellare che, seppure tra momenti di incertezze e di esaltazioni, è parte
integrante del modo di vivere dei nostri tempi.
Gli aspetti tecnici e certamente più significativi della
normativa in favore delle società e delle associazioni sportive
dilettantistiche si possono cogliere soprattutto in cinque interventi per i
quali si deve dare atto al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Tremonti,
al Ministro per i Beni e le Attività Culturali, Urbani ed al Sottosegretario
Pescante, che, per primo, ha raccolto il grido di dolore del mondo sportivo
dilettantistico, di grande disponibilità e sensibilità verso lo sport di
base, quello sport che rappresenta un tessuto connettivo nell'attuale società
italiana.
Modifiche significative alla legge n.398 del 1991,
revisione della normativa sui compensi agli sportivi dilettanti ed a coloro
che con la loro opera permettono la realizzazione dell'attività
dilettantistica, norme chiarificatrici sul trattamento tributario delle spese
di pubblicità erogate alle società ed alle associazioni dilettantistiche,
modifiche alla normativa sulle erogazioni liberali ai soggetti che operano
nell'associazionismo sportivo dilettantistico, revisione della disciplina
IRAP relativamente ai compensi erogati agli sportivi dilettanti.
Questi i punti salienti di una quasi rivoluzione fiscale
che, ci auguriamo, possa portare le società e le associazioni sportive
dilettantistiche ad un approccio diverso con la macchina del fisco.
Infatti, le agevolazioni tributarie concesse devono
indurre le società e le associazioni sportive dilettantistiche ad una
trasparenza maggiore anche a dimostrazione dell'alto livello di maturità finora
raggiunto.
Di grande rilievo anche le altre norme che hanno
carattere civilistico e che sono finalizzate a dare maggiore certezza
giuridica all'associazionismo sportivo, ponendo, nel contempo, un limite
netto tra società e associazioni che perseguono veramente finalità sportive e
che operano senza fine di lucro e quelle attività speculative che si
nascondono, a volte, dietro la falsa etichetta di società sportive.
Nelle pagine che seguono si è tentato, speriamo con
buoni risultati, di chiarire in modo semplicistico e più discorsivo
possibile, le norme recate dagli articoli 5 e 90 della legge n.289/2002,
ancorché si tratti sempre di norme tecniche e di una materia estremamente
ostica e difficile, non sempre facilmente comprensibile per un mondo, qual'è
quello sportivo, che è certamente più incline ai fatti e meno alle parole.
Tuttavia, riteniamo che i dirigenti delle società e
delle associazioni sportive dilettantistiche della Lega Nazionale Dilettanti
possano trarre buoni frutti dai nostri sforzi.
Edmondo Caira
(Responsabile Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C.)
LE NORME DELLA "FINANZIARIA 2003"
PER I DILETTANTI
LE NORME DELLA "FINANZIARIA 2003" PER I
DILETTANTI
LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289
(S.O. n.240 alla Gazzetta Ufficiale n.305 del 31 dicembre
2002)
ART. 5
Riduzione dell'imposta regionale sulle attività
produttive - IRAP
Comma 1 - ……..omissis……….
Comma 2 - All'articolo 11 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n.446, recante disposizioni comuni perla determinazione del
valore della produzione netta (ai fini IRAP), sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
…..omissis…..
2) alla lettera b), il numero 2 è sostituito dal
seguente:
"2) i compensi per attività commerciali e per
prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui
all'articolo 81, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917"
(E' soppresso il riferimento ai compensi agli sportivi dilettanti
di cui all'art.81, comma 1.lett m) del TUIR che non concorrono più alla
formazione della base imponibile ai fini IRAP)
ARTICOLO 90
Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica
1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398,
e successive e modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti
le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società
sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1,
comma 1, della legge 16 dicembre 1991 1, n. 398, come sostituito
dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n 199, e successive
modificazioni, è elevato a 250 mila euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società
e associazioni sportive dilettantistiche ";
b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire
10.000.000 " sono sostituite dalle seguenti: " a 7.500 euro ".
4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la
ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle
società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e
associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e
degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi
allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di
registro in misura fissa.
6. Al n. 27-bis dell'allegato B al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: " e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI ".
7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS) ", sono inserite le seguenti:
"e le società e associazioni sportive dilettantistiche ".
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società,
associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni
scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono
attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive
nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto
erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000
euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti
del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai
sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) è
sostituita dalla seguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un
importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro,
in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400; ";
b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) è abrogata.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, le parole: "delle indennità e dei rimborsi di cui
all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte
sui redditi " sono soppresse.
11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ed alle associazioni sportive dilettantistiche
".
12 . Presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il
Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella
ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura,
al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa
l'acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni
sportive dilettantistiche con personalità giuridica.
13. Il Fondo è disciplinato con apposito regolamento adottato, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal
Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale
del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento
del Fondo in relazione all'entità del finanziamento e al tipo di impianto.
14. 11 Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito
dall'Istituto per il credito sportivo.
15. La garanzia prestata dal Fondo è di natura
sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal
regolamento di cui al comma 13 ed opera entro i limiti delle disponibilità
del Fondo.
16. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dall'importo
annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al
CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
colpiti da decadenza.
17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono
indicare la denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la
denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti
forme:
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica
disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalità giuridica di
diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) società sportiva di capitali costituita secondo le
disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di
lucro.
18. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento
generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali,
sono individuati:
a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo
delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare
riferimento a:
1) assenza di fini di lucro;
2) rispetto del principio di democrazia interna;
3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche,
compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il
perfezionamento nelle attività sportive;
4) disciplina del divieto per gli amministratori di
ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive
nell'ambito della medesima disciplina;
5) gratuità degli incarichi degli amministratori;
6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso
di scioglimento delle società e delle associazioni;
7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive
del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive
nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui. la società o l'associazione
intende affiliarsi;
b) le modalità di approvazione dello statuto, di
riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni
sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o ad uno
degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base
regionale;
c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare
funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni
all'ordinamento sportivo.
19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78,
firmatari di apposite convenzioni con il CONI.
20. Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle società e
delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre
sezioni:
a) associazioni sportive dilettantistiche senza
personalità giuridica;
b) associazioni sportive dilettantistiche con
personalità giuridica;
c) società sportive dilettantistiche costituite nella
forma di società di capitali.
21. Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 20, nonché
le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale
cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale
del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.
22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le
società e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare
l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività,
nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori
dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di
servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai
medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i
rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti
locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito,
sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo
29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non
intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in
via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di
promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali,
sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa
determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei
soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità
di affidamento.
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi
scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle
attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni
sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede
l'istituto scolastico o in comuni confinanti.
LE DISPOSIZIONI
DELL'ARTICOLO 90
IN DETTAGLIO
ARTICOLO 90
Commi 1 e 2
MODIFICHE ALLA LEGGE N.398 DEL 1991
Comma 1 - Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991,
n.398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie
riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle
società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza
fine di lucro.
Comma 2 - A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge l'importo fissato dall'articolo 1,
comma 1 della legge 16 dicembre 1991, n.398, come sostituto dall'art.25 della
legge 13 maggio 1999, n. 133,e successive modificazioni, è elevato a 250 mila
euro.
SINTESI DELLE DISPOSIZIONI
Si applicano anche alle società sportive dilettantistiche
costituite in società di capitali senza fine di lucro le disposizioni di cui
alla legge n.398 del 1991 che, di seguito, si riassumono:
- opzione per la legge n.398/91 se nel periodo d'imposta
i proventi commerciali non superano i 250 mila euro;
- tassazione forfetaria IRPEG e IVA;
- esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture
contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini IVA;
- non concorrenza alla determinazione del reddito
imponibile dei proventi commerciali derivanti da due eventi in un anno per un
importo non superiore complessivamente a 51.645,69 euro;
- - non concorrenza alla determinazione del reddito
imponibile della società o associazione sportiva del premio di addestramento
e formazione tecnica.
LE SOCIETA' E LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
E LA LEGGE 16 DICEMBRE 1991, N. 398
La legge n.398, emanata il 16 dicembre 1991, è stato il
primo atto normativo nella storia della legislazione tributaria italiana a
favore dell'associazionismo sportivo.
Infatti, in precedenza, la legge n. 91 del 1981 e la
successiva legge n. 80 del 1986 avevano considerato rispettivamente lo sport
professionistico e la figura dello sportivo dilettante ma non l'associazione
sportiva dilettantistica.
La legge n.398/91 nacque per facilitare le incombenze
contabili e fiscali delle associazioni sportive - enti non commerciali - che
nel corso dell'esercizio sociale conseguivano proventi commerciali non
superori a 100 milioni di lire.
Detto limite venne più volte, nel tempo, elevato fino
all'importo di 360 milioni di lire fissato dall'art.25, comma 3, della legge
13 maggio 1999, n.133, così come modificato dall'art.37, comma 2, della legge
n.342 del 21 novembre 2000.
L'originario testo della legge n.398 prevedeva che il
reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalevano
della legge stessa era determinato applicando all'ammontare dei proventi,
conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, il coefficiente di
redditività del 6% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.
Il coefficiente del 6% è stato, poi ridotto al 3% con il
comma 4, lett.b), punto 2 dell'art.25 della legge n.133/99, così come
modificato dall'art.37, comma 2, lett.a) della legge n.342/2000.
Anche ai fini IVA era previsto l'assolvimento
dell'imposta in via forfetaria.
Proprio la prevista tassazione in via forfetaria,
indusse il legislatore ad introdurre l'esercizio dell'opzione da parte dei
soggetti che avevano interesse a fruire delle disposizioni della legge n.398.
Infine, la legge prevedeva che l'indennità di
preparazione e promozione di cui all'art.6 della legge n.91 del 1981,
percepita dalle associazioni sportive che optavano per la legge n.398, non
concorreva alla determinazione del reddito dei soggetti stessi.
La legge n.398/91 ha subito, fino ad oggi, modifiche ed
aggiustamenti anche di rilievo ancorché sia rimasto inalterato, di massima,
l'impianto normativo basato sulla forfetizzazione delle imposte e sulle
semplificazioni contabili.
Si riporta, di seguito, il testo della legge n.398/91
assemblato con le modifiche apportate nel tempo e, da ultimo, con il comma 2
dell'art.90 della legge n.289 del 27 dicembre 2002.
TESTO NON UFFICIALE DELLA LEGGE N.398 DEL 16 DICEMBRE 1991 CON LE
MODIFICHE APPORTATE NEL TEMPO FINO ALL'ART.90, COMMI 1 E 2 DELLA LEGGE N. 289
DEL 27 DICEMBRE 2002 -
Articolo 1
1. Le associazioni sportive dilettantistiche e relative
sezioni non aventi scopo di lucro e le società sportive dilettantistiche
costituite in società di capitali senza fine di lucro (art.90, comma 1 della
legge n.289/2002), affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti
nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti,
che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta
precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per
un importo non superiore a 250 mila euro (art.90, comma 2 della legge
n.289/2002), possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'IRAP
(art.17, comma 2 D.Lgs. 30 dicembre 1999, n.506) secondo le disposizioni di
cui all'articolo 2. L'opzione è esercitata mediante comunicazione al
concessionario di cui all'art.17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.640 (SIAE),
competente in relazione al domicilio fiscale dell'associazione ( o della società),
prima dell'inizio dell'anno solare per il quale intendono fruire del regime
agevolativi (a prescindere dalla cadenza dell'esercizio sociale), con effetto
dall'inizio di detto anno, ed all'ufficio delle entrate, secondo le
disposizioni del D.P.R. 10 novembre 1997, n.442; l'opzione ha effetto fino a
quando non è revocata con le stesse modalità ed è vincolante per un
quinquennio (art.9, comma 2, del D.P.R. 30 dicembre 1999. n.544).
2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato
l'opzione di cui al comma 1 e che nel periodo d'imposta hanno superato il
limite di euro 250 mila, cessano di applicarsi le disposizioni della presente
legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato.
3. - soppresso -
4. Non concorrono a formare il reddito imponibile dei
soggetti che si avvalgono dell'opzione di cui al comma 1, i proventi
derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali svolte
nel periodo d'imposta limitatamente a numero due eventi per un importo non
superiore complessivamente a 51.645,70 euro (art.25, comma 2 della legge
n.133/99, così come modificato dall'art.37, comma 2, lett.a) della legge
n.342/200).
Articolo 2
1. I soggetti di cui all'articolo 1 che hanno esercitato
l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili
prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n.600, e successive modificazioni. Sono, altresì, esonerati dagli obblighi di
cui al titolo II del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.
2. I soggetti che fruiscono dell'esonero di cui al
precedente comma 2 devono conservare e numerare progressivamente le fatture
di acquisto e annotare, anche con un'unica registrazione, entro il giorno 15
del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro
provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento
al mese precedente, nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze
11 febbraio 1997, opportunamente integrato. Gli stessi soggetti effettuano il
versamento trimestrale dell'imposta entro il giorno 16 del secondo mese
successivo al trimestre di riferimento, con le modalità e nei termini
previsti dall'art.17 del D.Lgs. n.241/1997. I suddetti soggetti annotano
distintamente nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11
febbraio 1997, i proventi di cui all'art.25, comma 1, della legge n.133/1999,
che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali nonché
le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'art.47 del D.L. 30 agosto,
n.331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n.427(art.9,
comma 3 del D.P.R. n.544/1999).
3. Per tutti i proventi di cui al precedente comma 2,
conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, connesse agli scopi
istituzionali, soggetti all'IVA, si applicano le disposizioni di cui
all'art.74, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e successive
modificazioni (art.9, comma 1, del D.P.R. n.544/1999).
4. (….assorbito dall'art.9, comma 3, del D.P.R.
n.544/1999 - vedere precedente comma 2).
5. In deroga alle disposizioni contenute nel T.U. delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all'art.1 è determinato applicando
all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali
il coefficiente di redditività del 3 per cento (art.25, comma 4, lett.b,
punto 2, della legge n.133/99 modificato dall'art.37 della legge 21 novembre
2000, n.342) e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.
Articolo 3
1. Il premio di addestramento e formazione tecnica (già
esente da IVA ai sensi dell'art.15, quarto comma della legge n.91 del 1981,
sostituito dall'art.2, comma 1, del D.L. n.485/96, convertito in legge 18
novembre 1996, n.588), percepito dai soggetti di cui all'art.1 non concorre alla
determinazione del reddito dei soggetti stessi (art., comma 1-bis D.L.
n.485/96) e non va computato nel limite di 250 mila euro.
Articolo 4 - soppresso -
1 - A CHI SI APPLICA LA LEGGE N. 398 DEL 1991-
a) - A tutte le associazioni sportive dilettantistiche
non riconosciute, ex art.36 del codice civile, affiliate alle federazioni
sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva;
b) - a tutte le associazioni sportive dilettantistiche con personalità
giuridica di diritto privato di cui al D.P.R. n.361 del 10 febbraio 2000, il
cui art.1 prevede che l'acquisto della personalità giuridica avviene con
l'iscrizione nel registro delle imprese istituito presso le prefetture;
c) -alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di
società di capitali (S.p.A., S.r.l., Coop. r.l.) secondo le disposizioni
vigenti, ma senza fine di lucro.
Con l'art.90 della Finanziaria 2003, è stato introdotta
una nuova forma giuridica per l'esercizio dell'attività sportiva
dilettantistica stabilendo la possibilità di costituire società sportive di
capitali senza fine di lucro.
In assenza della norma in parola, tali società sarebbero
assoggettate a tassazione nei modi ordinari previsti per le società di capitali.
E' necessario, pertanto, che le società sportive
dilettantistiche, già costituite in forma di società di capitali, provvedano
a modificare il proprio statuto prevedendo l'assenza del fine di lucro nonché
il rispetto dei principi generali individuati nel comma 18 dell'art.90
medesimo.
I soggetti che si costituiscono ex novo o le
associazioni che intendono trasformarsi in società di capitali devono,
ovviamente adeguarsi ai predetti criteri e principi inderogabili.
2 . CONDIZIONI PER FRUIRE DELLA LEGGE N. 398 DEL 1991
a) -Inesistenza del fine di lucro e affiliazione alle
Federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva
riconosciuti ai sensi delle vigenti leggi;
b) -conseguimento nel periodo d'imposta (esercizio sociale) di
proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali per un importo non
superiore a 250 mila euro. Nel predetto limite non vanno ricompresi quei
proventi che, ancorché commerciali, non concorrono, per espresse disposizioni
legislative, alla determinazione del reddito imponibile, tra i quali , tra
l'altro, trovano collocazione:
b1 -i proventi realizzati nello svolgimento di attività
commerciali connesse agli scopi istituzionali e i proventi realizzati per il
tramite della raccolta pubblica di fondi in conformità all'art.108, comma
2-bis, lett.a) del T.U.I.R., semprechè si riferiscano ad un numero di eventi
complessivamente non superiore a due per ciascun anno e per un importo
complessivamente non superiore al limite di 51.645 euro;
b2 -il premio di addestramento e formazione tecnica.
c) -esercizio dell'opzione per fruire delle disposizioni di cui
alla legge n.398/91 (regime speciale.
3 . COME SI ESERCITA L'OPZIONE PER IL REGIME SPECIALE
L'opzione deve essere comunicata, prima dell'inizio dell'anno, a
prescindere dalla cadenza dell'esercizio sociale, dandone comunicazione
all'Ufficio delle entrate e all'ufficio della SIAE competenti.
I soggetti che, invece, iniziano l'attività manifestano
l'opzione con la dichiarazione di inizio attività da presentare all'ufficio
delle entrate dandone comunicazione all'ufficio SIAE.
L'opzione ha effetto fino a revoca ed è vincolante per
cinque anni.
Se nel corso del periodo d'imposta (esercizio sociale)
viene superato il limite di 250 mila euro, vengono meno le disposizioni della
legge n.398 con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite viene
superato.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fax simile della richiesta Raccomandata A.R.
Associazione sportiva/società sportiva All'Ufficio delle
Entrate
……………………………………… di……………………….
Sede………………………………..
Partita IVA/Codice fiscale All'Ufficio SIAE
…………………………………… di……………..………
Oggetto: OPZIONE legge 16 dicembre 1991, n.398
L'associazione/società sportiva……………………..con sede
in…………………………
Via………………………..n…….. qui rappresentata dal Presidente in
carica Sig………………………..nato a ……………il…………………….. e residente
in……………..via…………………..n……codice fiscale……………………………. .
premesso
che detta associazione/società sportiva è affiliata alla
F.I.G.C.-Lega Nazionale Dilettanti e che svolge attività sportiva
dilettantistica senza scopo di lucro
visto
la legge 13 maggio 199, n.133, il Decreto del Ministro
delle finanze 26 novembre 1999, n.473, l'art.37 della legge 21 novembre 2000,
nonché le circolari ed istruzioni ministeriali relative alle predette leggi
opta
per il regime fiscale di cui alla legge 16 dicembre
1991, n. 398, a far tempo dal…………..
……. lì………… Il Presidente
4. I VANTAGGI DELLA LEGGE N. 398 DEL 1991
a) -Esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture
contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi e IVA;
b) -esonero dagli obblighi di fatturazione tranne che per le
prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni dei diritti radio-TV e per
le prestazioni pubblicitarie;
c) - esonero dagli obblighi di registrazione, salvo la tenuta del
libro degli acquisti;
d) - esonero dall'obbligo di dichiarazione IVA e della
comunicazione dei dati relativi;
e) -tassazione IVA in via forfetaria di tutti i proventi derivanti
da attività commerciali;
f) -tassazione forfetaria ai fini IRPEG (imposta sul reddito delle
persone giuridiche) e IRAP (imposta regionale sulle attività produttive);
g) -esclusione dalla determinazione del reddito imponibile di
specifici proventi commerciali (vedere precedente punto 2, lett.b).
5. QUALI SONO GLI OBBLIGHI CONTABILI RICHIESTI DALLA
LEGGE N.398 DEL 1991
a) -Annotazione, entro il giorno 15 del mese successivo
a quello di riferimento, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi
altro provento conseguiti nel mese, nell'esercizio di attività commerciali,
nel modello di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1997.
Si tratta del modello concernente i contribuenti minori
introdotto dalla "Finanziaria 1997", reperibile presso le librerie
specializzate, di facile compilazione, nel quale, entro il giorno 15 di
ciascun mese vanno riportati i corrispettivi del mese precedente e l'IVA ad
essi relativa riportando l'IVA detraibile in misura forfetaria.
b) -Numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e tenuta
del registro degli acquisti IVA;
c) -Obbligo di emissione delle fatture per le prestazioni di
sponsorizzazione, di pubblicità e per le cessioni di diritti radio-TV;
d) -Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi -
UNICO - ai fini IRPEG e IRAP e della dichiarazione dei sostituti d'imposta-
Mod.770 -, con esonero dall'obbligo della dichiarazione IVA e della
comunicazione dei dati IVA;
e) -Adempimenti dei sostituti d'imposta.
6. COME ASSOLVONO L'IVA I SOGGETTI CHE OPTANO
PER LA LEGGE N. 398 DEL 16 DICEMBRE 1991
a) - Ai sensi dell'art.74, sesto comma, del D.P.R. n.633 del 1972,
dall'IVA incassata sui corrispettivi derivanti da tutte le attività
commerciali, si detrae forfetariamente:
- il 50 per cento dell'IVA incassata sui corrispettivi ivi compresi
quelli di natura pubblicitaria
- il 10 per cento dell'IVA incassata sulle fatture emesse per
sponsorizzazione
-
- 1/3 dell'IVA incassata sulle fatture emesse per
diritti radio-TV.
b) - L'IVA a debito (IVA incassata meno quella detraibile
forfetariamente) deve essere versata con il mod. F 24 entro il giorno 16 del
secondo mese successivo al trimestre di riferimento e cioè:
-entro il 16 maggio (1° trimestre) con il codice tributo
6031
-entro il 16 agosto (2° trimestre) con il codice tributo
6032
-entro il 16 novembre (3 trimestre) con il codice
tributo 6033
-entro il 16 febbraio (4° trimestre) con il codice
tributo 6034
ESEMPIO DI LIQUIDAZIONE IVA
(importi registrati nel modello D.M. 11/2/97)
Mese- gennaio
a)-Corrispettivi commerciali-imponibile 5.000 euro IVA
incassata 1.000 euro
Detrazione forfetaria 50 500 euro
IVA a debito 500 euro
b)-Fatture per sponsorizzazione-imponibile 10.000 euro
IVA incassata 2.000 euro
Detrazione forfetaria 10 % 200 euro
IVA a debito 1.800 euro
c)-Fatture per diritti radio-TV-imponibile 5.000 euro
IVA incassata 1.000 euro
Detrazione forfetaria 1/3 333 euro
IVA a debito 667 euro
Totale IVA a debito relativa al mese di gennaio 1.967
euro
Mese-febbraio
a)-Corrispettivi commerciali-imponibile 10.000 euro IVA
incassata 2.000 euro
Detrazione forfetaria 50% 1.000 euro
IVA a debito 1.000 euro
b)-Fatture per sponsorizzazione-imponibile 10.000 euro
IVA incassata 2.000 euro
Detrazione forfetaria 10% 200 euro
IVA a debito 1.800 euro
Totale IVA a debito per il mese di febbraio 2.800 euro
Mese-marzo
Corrispettivi commerciali-imponibile 5.000 euro IVA
incassata 1.000 euro
Detrazione 50% 500 euro
IVA a debito 500 euro
Totale IVA a debito per il mese di marzo euro 500
Totale IVA a debito per il 1° trimestre: euro 5.933 da
versare entro il 16 maggio con Modello F 24, codice tributo 6031 -
Per il trimestre in questione è stata incassata IVA per
complessivi 9.000 euro-
7. COME SI DETERMINA E SI PAGA L'IRPEG
Il reddito dei soggetti che optano per la legge n.398/91 si
determina applicando il coefficiente del 3 per cento ai proventi commerciali,
sempre tenendo conto che alcuni proventi commerciali non concorrono alla
determinazione del reddito.
Al reddito determinato forfetariamente si aggiungono le
eventuali plusvalenze.
Sul reddito così determinato si applica l'IRPEG (imposta
sul reddito delle persone giuridiche), nella misura, a far tempo dal periodo
d'imposta in corso al 1° gennaio 2003, del 34 per cento del reddito stesso (art.
4 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002).
Entro sette mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale,
o se c'è l'obbligo della trasmissione in via telematica, entro dieci mesi
dalla stessa chiusura, va prodotta la dichiarazione dei redditi - UNICO -
Il versamento dell'IRPEG va effettuato entro il giorno
20 del sesto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.
ESEMPIO DI TASSAZIONE AI FINI IRPEG
Proventi commerciali (come da modello D.M. 11 febbraio 1997) euro
250.000
Si ipotizza che non si siano verificate plusvalenze
patrimoniali
Reddito pari al 3% di euro 250.000 = euro 7.500
a) -Riportare nel Modello UNICO-IRPEG - Quadro RG-Righi RG 2 e RG
11- l'ammontare totale dei componenti positivi……………………… euro 250.000
Riportare al rigo RG 20 e successivi i componenti
negativi
pari, comunque, al 97% dei proventi…………………… ……. euro
242.500
Reddito tassabile - Rigo RG 28 -…………………………………euro 7.500
b) - Riportare nel quadro RN, ai righi RN 3,12 e 15 il reddito di euro
7.500 e al rigo 16 l'ammontare dell'IRPEG pari, dal 1° gennaio 2003, al 34%
di euro 7.500 = euro 2.550
c) - Effettuare, con modello F 24, entro il 20 dicembre, in caso
di esercizio sociale chiuso al 30 giugno o entro il 20 giugno in caso di
esercizio sociale chiuso al 31 dicembre, il versamento dell'IRPEG dovuta a
saldo, con il codice tributo 2100.
d) - Versare contestualmente, sempre con modello F 24 -
codice tributo 2112 - la prima rata dell'acconto per il periodo d'imposta
successivo, pari al 40% del 98,5% dell'IRPEG dovuta per il periodo d'imposta
cui si riferisce la dichiarazione dei redditi.
La seconda rata dell'acconto - il restante 60% dell'98,5% - va
versata, sempre con modello F 24 - codice tributo 2113 - entro l'undicesimo
mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Ad esempio, in caso di esercizio sociale al 30 giugno,
la seconda rata dell'acconto va versata entro il 31 maggio successivo.
8. COME SI DETERMINA E SI PAGA L'IRAP
I soggetti che optano per la legge n.398/91, se trattasi di
associazioni sportive dilettantistiche, determinano:
A - il valore della produzione dell'attività
istituzionale costituito:
a)-dalle retribuzioni al personale dipendente;
b)-dai compensi assimilati a quelli di lavoro dipendente
(collaborazioni coordinate e continuative);
c)-dai compensi erogati per le attività di lavoro
autonomo non esercitato abitualmente, relativi all'attività istituzionale;
B - il valore della produzione netta dell'attività commerciale
costituito:
a)-dal reddito tassabile ai fini IRPEG calcolato nella
misura del 3% dei proventi commerciali;
b)-dalle retribuzioni sostenute per il personale
dipendente;
c)-dai compensi assimilati a quelli di lavoro dipendente
(collaborazioni coord/continuative);
d)-dai compensi per prestazioni di lavoro autonomo non
esercitato abitualmente, impiegate nell'esercizio dell'attività commerciale.
Per effetto del comma 10 dell'art. 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, non concorrono a determinare la base imponibile
dell'IRAP, come, invece, era previsto in precedenza, i compensi di cui
all'art.81, comma 1, lett.m) del TUIR (compensi ai dilettanti).
Per le società dilettantistiche costituite nella forma
di società di capitali il valore della produzione netta è determinato ai
sensi della precedente lett.b).
Sull'ammontare del valore della produzione netta, determinato come
sopra illustrato, si applica l'IRAP nella misura del 4,25%, il cui importo va
ripartito alle regioni nel territorio delle quali si produce il reddito del
soggetto.
L'IRAP va versata nei termini e nei modi dell'IRPEG, con il
modello F 24, utilizzando il codice tributo 3800 per il saldo e 3812 per la
prima rata dell'acconto, pari anch'essa al 40% del 98,5% dell'imposta dovuta,
e 3813 per la seconda rata.
Nel modello F 24 va indicato anche il codice della regione
alla quale dovrà affluire il tributo.
9. COME SI CONSIDERA IL PREMIO DI ADDESTRAMENTO
E FORMAZIONE TECNICA
Il premio di addestramento e formazione tecnica è esente
da IVA per tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche, ivi
comprese quelle che non optano per la legge n.398/91, ai sensi dell'art.2,
comma 1 del D.L. n.485/96, convertito in legge 18 novembre 1996, n. 586, ma
è, di norma, tassabile ai fini delle imposte sui redditi.
Invece, per i soggetti che optano per la legge n.398/91,
il premio non concorre alla determinazione del reddito e non va computato tra
i proventi ai fini del limite dei 250.000 euro.
ART. 90
Comma 3
MODIFICHE AL REGIME DEI COMPENSI AGLI SPORTIVI
DILETTANTI
Comma 3 - Al testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), è aggiunto, in
fine, il seguente periodo:"Tale disposizione si applica anche ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo- gestionale di natura non professionale resi in favore di
società e associazioni sportive dilettantistiche";
b) all'articolo 83, comma 2. le parole: "a lire
10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: " a 7.500 euro".
SINTESI DELLE DISPOSIZIONI
Il comma 3 estende ai soggetti che svolgono attività di carattere
amministrativo e gestionale, purchè di natura non professionale, l'ambito di
applicazione del regime tributario dei rimborsi di spesa, dei premi e degli
altri compensi percepiti dai soggetti che svolgono attività sportiva
dilettantistica.
Inoltre, viene elevata da 5.164,57 a 7.500 euro la
fascia di esenzione prevista per i compensi stessi.
DISCIPLINA TRIBUTARIA DEI COMPENSI, PREMI E INDENNITA'
CORRISPOSTI AI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITA'
SPORTIVA DILETTANTISTICA
Le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di
spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio di attività sportiva dilettantistica
dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione e da
qualunque altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità
sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto, sono stati
ricondotti dall'art.37, comma 1 della legge n.342 del 21 novembre 2000, tra i
redditi diversi di cui all'art. 81, comma 1, lett.m) del TUIR.
Con il comma 3 dell'art.90 sono stati inclusi tra i
predetti redditi diversi anche i rapporti di carattere
amministrativo-gestionale, non professionale, resi in favore dei soggetti di
cui sopra (CONI, Federazioni sportive ecc.) tra i quali sono da annoverarsi
le società e le associazioni sportive dilettantistiche.
Tutti i compensi in argomento, di cui al predetto
art.81, comma 1, lett. m), non sono assoggettati a tassazione IRPEF fino al
limite di 7.500 euro e sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta per
gli importi che vanno da 7.500 a 28.158,28.
Gli importi eccedenti l'ammontare di 28.158,28 euro sono
invece soggetti a ritenuta a titolo d'acconto.
1. A CHI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE SUI
COMPENSI
PER LE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Le disposizioni agevolative si applicano a tutti coloro che
partecipano alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica
e, cioè, come precisato dall'Agenzia delle entrate, con Circolare n.34/E del
26 marzo 2001:
- agli atleti dilettanti;
- agli allenatori dilettanti;
- ai giudici di gara dilettanti;
- ai commissari speciali che durante la gara o
manifestazione, avente natura dilettantistica, devono visionare o giudicare
l'operato dell'arbitro;
- ai dirigenti che svolgono funzioni non retribuite in
base a norme organizzative interne ma indispensabili alla realizzazione della
manifestazione sportiva dilettantistica nel senso che gli stessi concorrono a
garantire la concreta realizzazione degli eventi sportivi dilettantistici;
- ai soggetti che svolgono, non professionalmente,
nell'ambito della società o associazione dilettantistica, attività di
carattere amministrativo-gestionale.
Non rientrano, pertanto, tra quelli agevolati, gli
eventuali compensi corrisposti ad un professionista (ad esempio,
commercialista, avvocato, ecc.) per l'attività amministrativa-gestionale resa
in favore delle società o associazioni sportive dilettantistiche.
I compensi derivanti da attività sportive
dilettantistiche svolte in Italia da atleti non residenti soggiacciono alla
disciplina prevista per i compensistessi senza fare alcuna distinzione circa
la condizione di cittadino residente o straniero del soggetto percettore
(Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n.42/E del 1° ottobre 2001).
Perché i compensi in argomento possano essere ricondotti
nell'ambito applicativo dell'art.81, comma 1, lett. m) del TUIR è necessario
il concorso di due condizioni:
a)-deve trattarsi di uno dei soggetti come sopra
individuati (requisito soggettivo);
b)-la manifestazione sportiva deve essere a carattere
dilettantistico (requisito oggettivo).
Non possono, conseguentemente essere considerati redditi
diversi agevolati i compensi corrisposti ad un arbitro dilettante nel caso in
cui diriga una gara professionistica e, del pari, non possono essere
considerati agevolati i compensi corrisposti all'atleta professionista nel
caso in cui sia impegnato in una manifestazione sportiva dilettantistica.
2. COME VENGONO TRATTATI FISCALMENTE I COMPENSI
a) -I compensi percepiti entro il limite annuale di 7.500 euro non
concorrono a formare il reddito del percipiente ai fini IRPEF.
La società o associazione sportiva erogante, pertanto, fino
all'importo di 7.500 euro singolarmente corrisposti nell'anno solare, non
deve effettuare alcuna ritenuta di imposta.
Il percipiente, a sua volta, deve dichiarare alla
società o associazione sportiva erogante l'ammontare di eventuali importi
percepiti allo stesso titolo da altre società o associazioni o enti sportivi
per porre in condizione l'erogante di verificare, ai fini dell'applicazione o
meno della ritenuta IRPEF, se il percipiente stesso ha superato
complessivamente il limite esente di 7.500 euro.
Non concorrono, in ogni caso, a formare il reddito, i
rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed
al trasporto sostenute in occasione di trasferte effettuate fuori del
territorio comunale art.83, comma 2 del TUIR);
b)- i compensi ricompresi nella fascia eccedente i primi 7.500
euro e fino a 28.158,28 euro sono considerati imponibili, ai sensi
dell'art.25, comma 1 della legge n.133 del 13 maggio 1999, così come
modificato dall'art.37, comma 2, lett.a), e vanno assoggettati dalla società
o associazione erogante alla ritenuta IRPEF a titolo d'imposta, pari a quella
fissata per il primo scaglione di reddito, che dal 1° gennaio 2003 è
stabilita nella misura del 23%, maggiorata delle addizionali regionali e
comunali.
Ai soli fini della determinazione delle aliquote per
scaglioni di reddito, la parte imponibile assoggettata a ritenuta a titolo
d'imposta, concorre alla formazione del reddito imponibile del soggetto
percipiente;
c)-i compensi eccedenti l'importo annuo di 28.158,28 euro sono,
invece, assoggettati alla stessa ritenuta (23%) ma a titolo d'acconto.
ESEMPI DI TRATTAMENTO FISCALE DEI COMPENSI
EX ART.81, COMMA 1, LETT.m) DEL TUIR
a) - Soggetto con compensi annui per 8.000 euro
Fino a 7.500 euro - non soggetto a tassazione
Successivi 500 euro-ritenuta a titolo d'imposta 23% =
euro 115
Compenso netto = euro 7.885
b) - Soggetto con compensi annui per 15.000 euro
Fino a 7.500 euro - non soggetto a tassazione
Successivi 7.500 euro-ritenuta a titolo d'imposta 23% =
euro 1.725
Compenso netto = euro 13.275
c) - Soggetto con compensi annui per 30.000 euro
Fino a 7.500 euro - non soggetto a tassazione
Successivi 20.658,28 euro-rit. a titolo d'imposta 23% =
euro 4.751,40 Successivi 1.841,72 euro-rit. a titolo d'acconto 23% = euro 423,60
Compenso netto = euro 24.825,01
ART.90
Comma 4
NON APPLICABILITA' DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI
EROGATI DAL CONI E DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI
Comma 4 - Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad
operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi
erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita
dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n.600.
SINTESI DELLA DISPOSIZIONE
I soggetti destinatari della norma e, cioè, il CONI, le
Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI non hanno più l'obbligo di assoggettare a ritenuta a titolo
d'acconto del 4% i contributi che vengono dai soggetti stessi erogati alle
società e alle associazioni sportive dilettantistiche.
TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEI CONTRIBUTI
L'art.28 del D.P.R. n. 600/73 stabilisce che le regioni,
province, comuni e gli altri enti pubblici e privati devono operare una
ritenuta del 4% a titolo d'acconto delle imposte sui redditi sull'ammontare
dei contributi corrisposti ad imprese.
La disposizione introdotta con il comma 4 elimina
incertezze sull'applicazione della ritenuta sui contributi erogati alle
associazioni sportive dilettantistiche che, peraltro, se concessi per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione, non dovevano,
comunque, essere assoggettati a ritenuta.
La norma è, invece, innovativa relativamente ai
contributi erogati alle società sportive dilettantistiche costituite in forma
di società di capitali.
ART. 90
Commi 5, 6 e 7
LE "TASSE" E LE SOCIETA' E ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Comma 5 -Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e
associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e
degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi
allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di
registro in misura fissa.
Comma 6 - Al n.27-bis dell'allegato B al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: " e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI".
Comma 7 - All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.641, dopo le parole: "organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS)", sono inserite le seguenti
:" e le società e associazioni sportive dilettantistiche".
SINTESI DELLE DISPOSIZIONI
Sono stabilite a favore delle
società e delle associazioni sportive dilettantistiche agevolazioni in
materia di imposta di registro, bollo e concessioni governative.
TRATTAMENTO TRIBUTARIO
Il comma 5 dispone l'assoggettamento degli atti
costitutivi e di trasformazione delle società e delle associazioni sportive
dilettantistiche, direttamente connessi allo svolgimento dell'attività
sportiva, all'imposta di registro in misura fissa.
La costituzione di società o di associazioni, se per
quest'ultime si sceglie la strada dell'atto pubblico o della scrittura
privata registrata, è soggetta, ai sensi dell'art.4 della parte I^ della
tariffa allegata al D.P.R. n.131/1986, ad imposta in misura proporzionale a
seconda della natura dei beni oggetto del conferimento all'atto della
costituzione.
Per gli atti di trasformazione l'imposta è fissata dalla
lett.c) del comma 1 dello stesso articolo in 129,11 euro.
La disposizione del comma 5 introduce, invece, la tassazione
in misura fissa.
Il comma 6 esenta dall'imposta di bollo gli atti, i documenti, le
istanze, i contratti, le copie, anche se dichiarate conformi, gli estratti,
le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni poste in essere o
richieste dalle federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione.
Il comma 7 stabilisce l'esenzione dalle tasse sulle concessioni
governative per le società e le associazioni sportive dilettantistiche.
ART. 90
Comma 8
LE SPESE PER PRESTAZIONI PUBBLICITARIE RESE
DALLE SOCIETA' E ASSOCIAZIONI DILETTANTISTICHE
Comma 8 - Il corrispettivo in denaro o in natura in
favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni
costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive
scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle
Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce,
per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non
superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione
dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica
attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
SINTESI DELLA DISPOSIZIONE
Destinatari della norma sono le imprese che sponsorizzano le
società o le associazioni sportive dilettantistiche, le fondazioni costituite
da istituzioni scolastiche nonché le associazioni sportive scolastiche che
svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni
sportive nazionali o da enti di promozione sportiva.
Le spese di pubblicità e di sponsorizzazione sostenute
da un'impresa per i servizi ad essa prestati da una società o associazione
sportiva dilettantistica che svolge attività nel settore giovanile,
è comunque considerata deducibile dal reddito d'impresa
dello sponsor o committente la pubblicità, semprechè costituisca il
corrispettivo di una specifica attività della società o associazione volta
alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante.
TRATTAMENTO TRIBUTARIO
1 - IN CHE COSA CONSISTE LA DISPOSIZIONE
La disposizione è stata resa necessaria dalle numerose
non corrette interpretazioni adottate da alcuni organi verificatori
dell'amministrazione finanziaria in ordine alla normativa fiscale che regola
le spese di pubblicità e di sponsorizzazione.
Il comma 2 dell'art.74 del TUIR prevede la completa
deducibilità delle spese di pubblicità e propaganda sostenute dai soggetti
imprenditori.
Le spese in questione sono deducibili, a scelta, o in
unica soluzione o in quote costanti in cinque anni.
La deducibilità è ridotta, invece, per le spese
cosiddette di rappresentanza, soltanto nella misura di un terzo del loro ammontare
e in quote costanti per cinque anni.
Pertanto, se un soggetto che svolge attività
imprenditoriale stipula un contratto di pubblicità o di sponsorizzazione,
potrà dedurre dal proprio reddito d'impresa l'intero importo nell'esercizio
in cui sostiene la spesa o, in alternativa in quote costanti nell'esercizio
stesso e nei quattro successivi.
Lo stesso soggetto, invece, relativamente alle spese di
rappresentanza sostenute, potrà dedurre dal proprio reddito d'impresa
soltanto un terzo del loro ammontare spalmato nell'arco di cinque esercizi
per quote costanti.
Appare evidente come sia importante dare una
connotazione certa, ai fini fiscali, alle spese di pubblicità e/o
sponsorizzazione e a quelle di rappresentanza tra le quali gli organi
verificatori dell'amministrazione finanziaria hanno, talvolta, ritenuto
finora di dover classificare anche quelle sostenute a titolo di pubblicità e
di sponsorizzazione per prestazioni rese dalle società e dalle associazioni
sportive dilettantistiche.
Ciò in quanto, è stato sostenuto, che le modeste
dimensioni della platea nella quale operano i soggetti che svolgono attività
sportiva dilettantistica non giustificherebbe il sostenimento di costi aventi
natura pubblicitaria o di sponsorizzazione.
In definitiva, il non esaltante ritorno economico in
capo allo sponsor o all'impresa che commissiona la pubblicità ad una società
o ad una associazione sportiva dilettantistica, ha indotto, a volte, l'organo
verificatore al recupero a tassazione, in capo allo sponsor, della spesa
sostenuta ritenendola un'erogazione liberale o una spesa di rappresentanza.
Tale comportamento, indubbiamente, può aver provocato
una specie di "fuga" da parte delle imprese sponsorizzatrice nei
confronti dello sport dilettantistico.
2 - COSA PUO' DETRARRE L'IMPRESA CHE SPONSORIZZA
O CHE COMMISSIONA LA PUBBLICITA'
E' da premettere che l'orientamento costante, sia in dottrina che
in giurisprudenza, è quello di ricondurre le spese di sponsorizzazione tra
quelle di pubblicità.
La stessa amministrazione finanziaria con varie
risoluzioni (n.9/904 del 17 giugno 1992 della D.G. Imposte dirette e, più
recentemente, n.137/E dell'8 settembre 2000 dell'Agenzia delle entrate) ha
confermato tale orientamento ed ha precisato che il collegamento diretto tra
la pubblicità ed il ricavo non può costituire discriminante ai fini della
classificazione di una spesa tra quelle di pubblicità, dal momento che il
prodotto ha cessato di essere l'unico obbiettivo della pubblicità stessa, per
cedere il posto ad altre strategie commerciali legate all'immagine
dell'azienda.
Anche la Corte di Cassazione con una recente sentenza
(n.7803 dell'8 giugno 200) ha escluso che tra le spese di rappresentanza
possano rientrarvi "tutti quei costi che pur non essendo imputabili
direttamente ai ricavi, vengono, comunque, sostenuti per incrementare le
vendite perché si spera consentano, ad esempio, di acquisire nuova clientela
e permettano di ampliare il fatturato nei confronti della clientela già
esistente"
La disposizione introdotta con il comma 8, pur non
essendo innovativa, ha il merito di evitare possibili defatiganti
contestazioni con il fisco circa la natura dei costi in argomento che sono,
pertanto, interamente deducibili dal reddito d'impresa dello sponsor ai sensi
dell'art.74, comma 2, del TUIR, in presenza di un rapporto sinallagmatico tra
lo sponsor che si impegna a versare un corrispettivo in cambio di una
prestazione resa dalla società o dall'associazione sportiva dilettantistica
"volta alla promozione dell'immagine e dei prodotti del soggetto
erogante mediante una specifica attività del beneficiario".
3. QUALI SONO LE FORMALITA' DA RISPETTARE
E', però, opportuno tenere presente che il rapporto in parola deve
trovare formale supporto, oltre che nella stesura di un regolare contratto o
di una lettera di impegni, nella fatturazione che la società o l'associazione
sportiva è obbligata a porre in essere nei confronti dello sponsor o
dell'impresa che commissiona la pubblicità.
Le fatture dovranno essere regolarmente assoggettate ad
IVA con l'aliquota del 20%.
Viene, tuttavia, fissato un limite entro il quale è
possibile per l'impresa dedurre le spese di pubblicità e di sponsorizzazione
se rivolte alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, proprio
nella considerazione degli intuibili limiti che il messaggio pubblicitario
può trovare nella diffusione.
Pertanto, le imprese potranno dedurre, nel corso del
proprio periodo d'imposta, costi per pubblicità o sponsorizzazione resa loro
da società e/o da associazioni sportive dilettantistiche, per un ammontare
complessivo di 200.000 euro.
Nulla, comunque, vieta che l'impresa possa porre in
essere ulteriori contratti di pubblicità e/o di sponsorizzazione, senza alcun
limite di spesa, per prestazioni rese da altri soggetti diversi dalle società
o associazioni sportive.
La disposizione introdotta dal comma 8 potrà, quindi,
tranquillizzare, dal punto di vista fiscale, le imprese che intendono
servirsi delle società dilettantistiche per la diffusione del loro messaggio
pubblicitario contribuendo, nel contempo, a rivitalizzare lo sport
dilettantistico.
ART. 90
Comma 9
LE EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE ALLE SOCIETA'
ED ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Comma 9 - Al testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) è
sostituita dalla seguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un
importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro,
in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art.17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400";
c) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) è abrogata.
SINTESI DELLA DISPOSIZIONE
Viene stabilito che una persona fisica può detrarre nella
determinazione del proprio reddito fino a 1.500 euro per le erogazioni
liberali effettuate a favore delle società e associazioni sportive
dilettantistiche.
Viene così incrementata la possibilità per
simpatizzanti, genitori, ecc. di finanziare in qualche misura le società
sportive dilettantistiche dal momento che potranno detrarre gli importi
erogati dal loro reddito tassabile.
TRATTAMENTO TRIBUTARIO
Viene modificata la disciplina della detraibilità delle erogazioni
liberali in favore delle società e delle associazioni sportive
dilettantistiche, recata dall'art.13-bis, lett.i-ter) del TUIR.
L'art.13-bis in parola stabilisce alla predetta
lett.i-ter) che dall'IRPEF dovuta dal soggetto - persona fisica - si detrae
un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un ammontare
complessivo in ciascun periodo d'imposta, non superiore a 1.032,92 euro in
favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche a condizione
che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
postale, ovvero con carte di credito, bancomat, assegni bancari ordinari o
circolari non trasferibili intestati alla società o associazione destinataria
del versamento.
Tali formalità vengono richieste per assicurare trasparenza
e veridicità alle operazioni in parola.
L'ammontare dell'importo è stato elevato a far tempo dal 1°
gennaio 2003, da 1.032,92 a 1.500 euro.
Pertanto, se un soggetto - persona fisica - eroga nei modi sopra
descritti un importo di euro 1.500 a titolo di liberalità ad una società o
associazione sportiva dilettantistica, potrà dedurre, in sostanza, dall'IRPEF
dovuta in base alla propria dichiarazione dei redditi, un importo pari a 285
euro (19% di 1.500 euro).
La lettera b) del comma 9 in argomento ha, invece,
eliminato per i titolari di reddito d'impresa la possibilità di dedurre le
erogazioni liberali effettuate a favore delle società e associazioni sportive
dilettantistiche.
La soppressione della previgente norma (art.65, comma 2,
lett.c-octies del TUIR) si è resa necessaria a seguito dell'introduzione
della disposizione recata dal precedente comma 8 (deducibilità delle spese di
pubblicità) che interessa i titolari di reddito d'impresa.
LE SOCIETA'
LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
E
L'IRAP
ART. 5, comma 2, lett.a), punto 2
ART. 90, comma 10
ESCLUSIONE DALL'IRAP DEI COMPENSI EROGATI AI DILETTANTI
Art.5
comma 2, lett.a), punto 2 -
All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n.446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della
produzione netta, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1)…omissis…………………
2) alla lettera b), il numero 2) è sostituito dal
seguente:
" 2) i compensi per attività commerciali e per
prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui
all'articolo 81, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917".
Art.90-
comma 10-
All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n.446, le parole "delle indennità e dei rimborsi di cui
all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte
sui redditi" sono soppresse.
SINTESI DELLE DISPOSIZIONI
I compensi, i premi e le indennità corrisposte dalle società e
dalle associazioni sportive dilettantistiche, ivi comprese quelle che optano
per la legge n,398/91, non concorrono alla formazione della base imponibile
ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP ) dovuta dalle
società stesse.
LE SOCIETA', LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E L'IRAP
TRATTAMENTO TRIBUTARIO
La normativa sull'IRAP stabilisce, in sintesi, che le imprese,
compresi gli enti non commerciali, corrispondono l'imposta sul valore della
produzione netta, maggiorato, tra l'altro, del costo del lavoro.
Le società e le associazioni sportive dilettantistiche
sono soggette all'IRAP.
Le società sportive costituite sotto forma di società di capitali
determinano, quindi, la base imponibile su cui applicare l'imposta, nella
misura del 4,25%, escludendo dai costi detraibili le spese per il personale e
per il costo del lavoro in genere.
Ne consegue che nella determinazione del valore della
produzione netta, dato dalla differenza tra ricavi e costi della produzione,
le suddette spese non possono trovare collocazione tra i costi deducibili,
per cui, di fatto, sono soggetti all'IRAP le spese per i personale dipendente
(salari, stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto), i costi per
il personale relativo agli oneri diversi di gestione, i costi per prestazioni
di lavoro occasionale, i compensi assimilati a quelli di lavoro dipendente,
quali le collaborazioni coordinate e continuative, nonché, tra l'altro, come
previsto dall'art.11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, recante
disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta,
le indennità e i rimborsi forfetari di spesa erogati ai soggetti che svolgono
attività sportiva dilettantistica di cui all'art.81. comma 1. lett.m) del
TUIR.
Queste ultime parole sono state soppresse con l'art.5,
comma 2, punto 2, che, riformulando la disposizione, ha eliminato dalla
tassazione IRAP i compensi erogati dalle società sportive di capitale agli
sportivi dilettanti ex art.81, comma 1, lett.m) del TUIR.
Le associazioni sportive dilettantistiche, invece, in
quanto enti non commerciali, fruiscono di un doppio binario per determinare
il valore della produzione netta.
Per l'attività istituzionale determinano il valore della
produzione netta assumendo le retribuzioni per il personale dipendente
comprensivo degli oneri sociali e del trattamento di quiescenza, i redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo non
esercitato abitualmente (art.81, comma 1, lett.l) del TUIR).
Per l'attività commerciale eventualmente esercitata
l'associazione sportiva determina il valore della produzione netta come è
previsto per le società di capitali e, quindi, i compensi agli sportivi
dilettanti (art.81, comma 1. lett.m) TUIR), sono assoggettati a tassazione ai
fini IRAP.
La disposizione dell'art. 5, comma 2, punto 2 della
"Finanziaria 2003" ha eliminato dalla tassazione ai fini IRAP,
anche per le associazioni sportive, i compensi in argomento.
Una diversa disciplina, ai fini IRAP, è prevista per le
associazioni sportive che optano per la legge n.398/91, le quali, per effetto
dell'art.17, comma 2 del decreto legislativo n.446/1997, determinano il
valore della produzione netta, relativamente all'attività commerciale svolta,
aggiungendo al reddito d'impresa determinato forfetariamente, pari al 3% del
proventi commerciali, l'importo delle retribuzioni e degli altri compensi di
lavoro, ivi compresi, quelli di cui all'art.81, comma 1. lett.m) del TUIR e,
cioè, i compensi agli sportivi dilettanti.
La disposizione recata dal comma 10 dell'art.90 della
"Finanziaria 2003", modificando l'art.17 suddetto, ha eliminato
dalla tassazione ai fini IRAP i compensi in argomento anche per le
associazioni che optano per la legge n.398/91.
Con le norme recate dagli articoli 5, comma 2 e 90, comma 10, sono
state introdotte, quindi, sostanziose facilitazioni per le società e le
associazioni sportive dilettantistiche dal momento che i compensi agli
sportivi dilettanti, che scontavano l'IRAP nella misura del 4,25, non
concorrono più alla formazione della base imponibile dell'imposta stessa.
In definitiva, una società o associazione sportiva dilettantistica
che eroga in un anno compensi a sportivi dilettanti e agli altri soggetti che
operano nel campo dilettantistico, per complessivi 50.000 euro, ricava dalle
disposizioni recate in materia di IRAP, un risparmio d'imposta di 2.125 euro
LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
CONSERVANO, COMUNQUE.
LA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE
ART. 90
Comma 11
PERDITA DELLA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE
ELIMINATO IL PERICOLO
Comma 11 - All'articolo 111-bis, comma 4, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: " ed alle associazioni sportive dilettantistiche".
SINTESI DELLA DISPOSIZIONE<
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