F. I. G. C.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

LA " FINANZIARIA 2003"
E
LE SOCIETA' E LE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Le agevolazioni fiscali e le nuove norme civilistiche


a cura di Edmondo Caira


UNA LUNGA BATTAGLIA E UNA GRANDE VITTORIA

di Carlo Tavecchio
Presidente della Lega Nazionale Dilettanti

Il Presidente di un'organizzazione così vasta, complessa e importante come la Lega Nazionale Dilettanti non deve lasciarsi andare, sia in positivo che in negativo, a reazioni emotive che vanno sopra le righe e che possono essere male interpretate.
Ma questa volta lasciatemi essere, come sono: uno di noi. Lasciatemi esultare smoderatamente, smisuratamente e sopra le righe, perché non posso nascondere la mia più grande soddisfazione per l'esito di una lunga battaglia che si è conclusa con l'approvazione in Parlamento delle agevolazioni per lo sport dilettantistico inserite nella "Finanziaria 2003".
Pochi conoscono i retroscena e gli affanni che hanno preceduto questa splendida vittoria.
Pochi conoscono il lavoro di tessitura, di cucitura e di ricucitura, dopo lo strappo del decreto legge del luglio scorso, svolto da noi. Pochi sanno quanti gradini di quante scale di quanti "palazzi" della politica abbiamo salito per il riconoscimento di quei diritti che competono al mondo sportivo dilettantistico.
Pochi conoscono le angosce che hanno messo a dura prova le coronarie del Presidente Carraro e le mie, sottoposte ad una stressante altalena di promesse e di delusioni.
Suvvia, ora lasciatemi esultare, perché, aldilà dello spessore tecnico delle disposizioni emanate, ci sono motivi più profondi che inducono a gioire per una vittoria che è ancora più esaltante perché è il coronamento di una lunga e sofferta battaglia.
Innanzi tutto il riconoscimento dell'importanza dello sport dilettantistico!
Dobbiamo dare atto al mondo politico, ed in particolare al Ministro Urbani ed al Sottosegretario Pescante, il quale, per primo, è sceso in campo per tutelare i diritti dello sport dilettantistico e caparbiamente li ha sostenuti, di una grande sensibilità verso l'intero movimento amatoriale e verso il volontariato che lo sorregge e lo stimola e fa si che le primarie esigenze della nostra gioventù vengano seguite, fin dalla prima adolescenza, con alto senso di dedizione, con passione e con capacità e competenza.
E' estremamente importante che la politica si sia ricordata di questo nostro mondo non solo, come spesso avviene, nelle consuete battaglie che precedono le elezioni, bensì dopo, nel rispetto, finalmente, degli impegni presi che, spesso, invece, vengono ignorati.
Il Presidente Berlusconi, nel corso dello "Sport-day", tenuto a Roma prima delle elezioni politiche del 2001, aveva solennemente dichiarato la Sua estrema attenzione e disponibilità verso i numerosi problemi dello sport dilettantistico.
Ebbene, dobbiamo dare atto al Presidente del Consiglio di aver mantenuto le promesse e di essere intervenuto, in prima persona, nei momenti critici della formazione delle disposizioni, specie quando sembrava che eventi naturali di grave portata potessero indurre ad accantonare le disposizioni stesse.
Altro grande motivo di soddisfazione è stato l'aver visto convergere sul mondo dilettantistico l'attenzione e la solidarietà delle altre componenti del calcio che si sono sempre dichiarate pronte a sostenere con tutti i loro mezzi la nostra battaglia pur essendo esse stesse gravate da problemi di vasta portata.
Il Presidente Carraro, nella Sua qualità di massimo esponente del calcio italiano, ha combattuto in prima linea la nostra battaglia ed il Suo telefono si è più volte arroventato nell'appassionata difesa dei nostri diritti, che erano stati da Lui messi al primo posto nel programma di Governo della Federazione Italiana Gioco Calcio al momento delle elezioni federali.
Sarebbe, però, ingeneroso, non puntualizzare il pesante appoggio politico ricevuto dalle altre forze della maggioranza e dai singoli uomini politici militanti nell'opposizione e amanti dello sport dilettantistico, e non far presente che le disposizioni a favore dello sport dilettantistico non sono state approvate con i soli voti della maggioranza ma anche con gran parte di quelli dell'opposizione: il passaggio alla Camera dei Deputati è avvenuto con 387 voti favorevoli e 12 contrari!
Infine, un particolare ringraziamento deve andare al Ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti, che ha dimostrato una particolare sensibilità verso lo sport dilettantistico riuscendo a far varare, pur tra siccità, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e disastri vari, le agevolazioni fiscali per questo settore che ha, peraltro, il grande merito di concorrere alla formazione non solo sportiva ma soprattutto caratteriale e morale dei nostri giovani che sono l'Italia di domani.

GLI ASPETTI TECNICI DELLE NUOVE NORME


Le disposizioni contenute negli articoli 5 e 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (Finanziaria 2003) rappresentano per il movimento sportivo dilettantistico un notevole aiuto ed un incentivo, oggi ancora più necessario, vista l'attuale situazione congiunturale economica.
Dal punto di vista fiscale si deve riconoscere al Governo una piena disponibilità a considerare nei giusti valori lo sport di base e gli sforzi del Governo stesso meritano il pieno apprezzamento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche che, a loro volta, con grandi sacrifici, e non solo economici, permettono lo svolgimento di quell'attività sportiva che, oltre alla funzione altamente sociale che esplica, è certamente prodromica allo sport di primo piano, a quello sport stellare che, seppure tra momenti di incertezze e di esaltazioni, è parte integrante del modo di vivere dei nostri tempi.
Gli aspetti tecnici e certamente più significativi della normativa in favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche si possono cogliere soprattutto in cinque interventi per i quali si deve dare atto al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Tremonti, al Ministro per i Beni e le Attività Culturali, Urbani ed al Sottosegretario Pescante, che, per primo, ha raccolto il grido di dolore del mondo sportivo dilettantistico, di grande disponibilità e sensibilità verso lo sport di base, quello sport che rappresenta un tessuto connettivo nell'attuale società italiana.
Modifiche significative alla legge n.398 del 1991, revisione della normativa sui compensi agli sportivi dilettanti ed a coloro che con la loro opera permettono la realizzazione dell'attività dilettantistica, norme chiarificatrici sul trattamento tributario delle spese di pubblicità erogate alle società ed alle associazioni dilettantistiche, modifiche alla normativa sulle erogazioni liberali ai soggetti che operano nell'associazionismo sportivo dilettantistico, revisione della disciplina IRAP relativamente ai compensi erogati agli sportivi dilettanti.
Questi i punti salienti di una quasi rivoluzione fiscale che, ci auguriamo, possa portare le società e le associazioni sportive dilettantistiche ad un approccio diverso con la macchina del fisco.
Infatti, le agevolazioni tributarie concesse devono indurre le società e le associazioni sportive dilettantistiche ad una trasparenza maggiore anche a dimostrazione dell'alto livello di maturità finora raggiunto.
Di grande rilievo anche le altre norme che hanno carattere civilistico e che sono finalizzate a dare maggiore certezza giuridica all'associazionismo sportivo, ponendo, nel contempo, un limite netto tra società e associazioni che perseguono veramente finalità sportive e che operano senza fine di lucro e quelle attività speculative che si nascondono, a volte, dietro la falsa etichetta di società sportive.
Nelle pagine che seguono si è tentato, speriamo con buoni risultati, di chiarire in modo semplicistico e più discorsivo possibile, le norme recate dagli articoli 5 e 90 della legge n.289/2002, ancorché si tratti sempre di norme tecniche e di una materia estremamente ostica e difficile, non sempre facilmente comprensibile per un mondo, qual'è quello sportivo, che è certamente più incline ai fatti e meno alle parole.
Tuttavia, riteniamo che i dirigenti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche della Lega Nazionale Dilettanti possano trarre buoni frutti dai nostri sforzi.


Edmondo Caira
(Responsabile Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C.)


LE NORME DELLA "FINANZIARIA 2003"
PER I DILETTANTI


LE NORME DELLA "FINANZIARIA 2003" PER I DILETTANTI
LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289
(S.O. n.240 alla Gazzetta Ufficiale n.305 del 31 dicembre 2002)


ART. 5
Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP

Comma 1 - ……..omissis……….
Comma 2 - All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, recante disposizioni comuni perla determinazione del valore della produzione netta (ai fini IRAP), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: …..omissis…..
2) alla lettera b), il numero 2 è sostituito dal seguente:
"2) i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917"

(E' soppresso il riferimento ai compensi agli sportivi dilettanti di cui all'art.81, comma 1.lett m) del TUIR che non concorrono più alla formazione della base imponibile ai fini IRAP)


ARTICOLO 90
Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica


1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive e modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991 1, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n 199, e successive modificazioni, è elevato a 250 mila euro.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche ";
b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000 " sono sostituite dalle seguenti: " a 7.500 euro ".

4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

6. Al n. 27-bis dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ".

7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ", sono inserite le seguenti: "e le società e associazioni sportive dilettantistiche ".

8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; ";

b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) è abrogata.

10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi " sono soppresse.

11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ed alle associazioni sportive dilettantistiche ".

12 . Presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica.

13. Il Fondo è disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione all'entità del finanziamento e al tipo di impianto.
14. 11 Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.
15. La garanzia prestata dal Fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 ed opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo.

16. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.

17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare la denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

18. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati:
a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:
1) assenza di fini di lucro;
2) rispetto del principio di democrazia interna;
3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;
5) gratuità degli incarichi degli amministratori;
6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;
7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui. la società o l'associazione intende affiliarsi;
b) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;
c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

20. Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:
a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.

21. Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 20, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.

23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

 

LE DISPOSIZIONI
DELL'ARTICOLO 90
IN DETTAGLIO


ARTICOLO 90
Commi 1 e 2

MODIFICHE ALLA LEGGE N.398 DEL 1991


Comma 1 - Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n.398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

Comma 2 - A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1 della legge 16 dicembre 1991, n.398, come sostituto dall'art.25 della legge 13 maggio 1999, n. 133,e successive modificazioni, è elevato a 250 mila euro.

SINTESI DELLE DISPOSIZIONI

Si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro le disposizioni di cui alla legge n.398 del 1991 che, di seguito, si riassumono:
- opzione per la legge n.398/91 se nel periodo d'imposta i proventi commerciali non superano i 250 mila euro;
- tassazione forfetaria IRPEG e IVA;
- esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini IVA;
- non concorrenza alla determinazione del reddito imponibile dei proventi commerciali derivanti da due eventi in un anno per un importo non superiore complessivamente a 51.645,69 euro;
- - non concorrenza alla determinazione del reddito imponibile della società o associazione sportiva del premio di addestramento e formazione tecnica.


LE SOCIETA' E LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
E LA LEGGE 16 DICEMBRE 1991, N. 398


La legge n.398, emanata il 16 dicembre 1991, è stato il primo atto normativo nella storia della legislazione tributaria italiana a favore dell'associazionismo sportivo.
Infatti, in precedenza, la legge n. 91 del 1981 e la successiva legge n. 80 del 1986 avevano considerato rispettivamente lo sport professionistico e la figura dello sportivo dilettante ma non l'associazione sportiva dilettantistica.
La legge n.398/91 nacque per facilitare le incombenze contabili e fiscali delle associazioni sportive - enti non commerciali - che nel corso dell'esercizio sociale conseguivano proventi commerciali non superori a 100 milioni di lire.
Detto limite venne più volte, nel tempo, elevato fino all'importo di 360 milioni di lire fissato dall'art.25, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n.133, così come modificato dall'art.37, comma 2, della legge n.342 del 21 novembre 2000.
L'originario testo della legge n.398 prevedeva che il reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalevano della legge stessa era determinato applicando all'ammontare dei proventi, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, il coefficiente di redditività del 6% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.
Il coefficiente del 6% è stato, poi ridotto al 3% con il comma 4, lett.b), punto 2 dell'art.25 della legge n.133/99, così come modificato dall'art.37, comma 2, lett.a) della legge n.342/2000.
Anche ai fini IVA era previsto l'assolvimento dell'imposta in via forfetaria.
Proprio la prevista tassazione in via forfetaria, indusse il legislatore ad introdurre l'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti che avevano interesse a fruire delle disposizioni della legge n.398.
Infine, la legge prevedeva che l'indennità di preparazione e promozione di cui all'art.6 della legge n.91 del 1981, percepita dalle associazioni sportive che optavano per la legge n.398, non concorreva alla determinazione del reddito dei soggetti stessi.

La legge n.398/91 ha subito, fino ad oggi, modifiche ed aggiustamenti anche di rilievo ancorché sia rimasto inalterato, di massima, l'impianto normativo basato sulla forfetizzazione delle imposte e sulle semplificazioni contabili.
Si riporta, di seguito, il testo della legge n.398/91 assemblato con le modifiche apportate nel tempo e, da ultimo, con il comma 2 dell'art.90 della legge n.289 del 27 dicembre 2002.

TESTO NON UFFICIALE DELLA LEGGE N.398 DEL 16 DICEMBRE 1991 CON LE MODIFICHE APPORTATE NEL TEMPO FINO ALL'ART.90, COMMI 1 E 2 DELLA LEGGE N. 289 DEL 27 DICEMBRE 2002 -

Articolo 1
1. Le associazioni sportive dilettantistiche e relative sezioni non aventi scopo di lucro e le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro (art.90, comma 1 della legge n.289/2002), affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250 mila euro (art.90, comma 2 della legge n.289/2002), possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'IRAP (art.17, comma 2 D.Lgs. 30 dicembre 1999, n.506) secondo le disposizioni di cui all'articolo 2. L'opzione è esercitata mediante comunicazione al concessionario di cui all'art.17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.640 (SIAE), competente in relazione al domicilio fiscale dell'associazione ( o della società), prima dell'inizio dell'anno solare per il quale intendono fruire del regime agevolativi (a prescindere dalla cadenza dell'esercizio sociale), con effetto dall'inizio di detto anno, ed all'ufficio delle entrate, secondo le disposizioni del D.P.R. 10 novembre 1997, n.442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata con le stesse modalità ed è vincolante per un quinquennio (art.9, comma 2, del D.P.R. 30 dicembre 1999. n.544).
2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 e che nel periodo d'imposta hanno superato il limite di euro 250 mila, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato.
3. - soppresso -
4. Non concorrono a formare il reddito imponibile dei soggetti che si avvalgono dell'opzione di cui al comma 1, i proventi derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali svolte nel periodo d'imposta limitatamente a numero due eventi per un importo non superiore complessivamente a 51.645,70 euro (art.25, comma 2 della legge n.133/99, così come modificato dall'art.37, comma 2, lett.a) della legge n.342/200).

Articolo 2
1. I soggetti di cui all'articolo 1 che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni. Sono, altresì, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.
2. I soggetti che fruiscono dell'esonero di cui al precedente comma 2 devono conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto e annotare, anche con un'unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, opportunamente integrato. Gli stessi soggetti effettuano il versamento trimestrale dell'imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con le modalità e nei termini previsti dall'art.17 del D.Lgs. n.241/1997. I suddetti soggetti annotano distintamente nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, i proventi di cui all'art.25, comma 1, della legge n.133/1999, che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali nonché le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'art.47 del D.L. 30 agosto, n.331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n.427(art.9, comma 3 del D.P.R. n.544/1999).
3. Per tutti i proventi di cui al precedente comma 2, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali, soggetti all'IVA, si applicano le disposizioni di cui all'art.74, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e successive modificazioni (art.9, comma 1, del D.P.R. n.544/1999).
4. (….assorbito dall'art.9, comma 3, del D.P.R. n.544/1999 - vedere precedente comma 2).
5. In deroga alle disposizioni contenute nel T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'art.1 è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento (art.25, comma 4, lett.b, punto 2, della legge n.133/99 modificato dall'art.37 della legge 21 novembre 2000, n.342) e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.
Articolo 3
1. Il premio di addestramento e formazione tecnica (già esente da IVA ai sensi dell'art.15, quarto comma della legge n.91 del 1981, sostituito dall'art.2, comma 1, del D.L. n.485/96, convertito in legge 18 novembre 1996, n.588), percepito dai soggetti di cui all'art.1 non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi (art., comma 1-bis D.L. n.485/96) e non va computato nel limite di 250 mila euro.
Articolo 4 - soppresso -


1 - A CHI SI APPLICA LA LEGGE N. 398 DEL 1991-


a) - A tutte le associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute, ex art.36 del codice civile, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva;

b) - a tutte le associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica di diritto privato di cui al D.P.R. n.361 del 10 febbraio 2000, il cui art.1 prevede che l'acquisto della personalità giuridica avviene con l'iscrizione nel registro delle imprese istituito presso le prefetture;

c) -alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali (S.p.A., S.r.l., Coop. r.l.) secondo le disposizioni vigenti, ma senza fine di lucro.

Con l'art.90 della Finanziaria 2003, è stato introdotta una nuova forma giuridica per l'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica stabilendo la possibilità di costituire società sportive di capitali senza fine di lucro.
In assenza della norma in parola, tali società sarebbero assoggettate a tassazione nei modi ordinari previsti per le società di capitali.
E' necessario, pertanto, che le società sportive dilettantistiche, già costituite in forma di società di capitali, provvedano a modificare il proprio statuto prevedendo l'assenza del fine di lucro nonché il rispetto dei principi generali individuati nel comma 18 dell'art.90 medesimo.
I soggetti che si costituiscono ex novo o le associazioni che intendono trasformarsi in società di capitali devono, ovviamente adeguarsi ai predetti criteri e principi inderogabili.

2 . CONDIZIONI PER FRUIRE DELLA LEGGE N. 398 DEL 1991


a) -Inesistenza del fine di lucro e affiliazione alle Federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle vigenti leggi;

b) -conseguimento nel periodo d'imposta (esercizio sociale) di proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali per un importo non superiore a 250 mila euro. Nel predetto limite non vanno ricompresi quei proventi che, ancorché commerciali, non concorrono, per espresse disposizioni legislative, alla determinazione del reddito imponibile, tra i quali , tra l'altro, trovano collocazione:
b1 -i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi in conformità all'art.108, comma 2-bis, lett.a) del T.U.I.R., semprechè si riferiscano ad un numero di eventi complessivamente non superiore a due per ciascun anno e per un importo complessivamente non superiore al limite di 51.645 euro;
b2 -il premio di addestramento e formazione tecnica.

c) -esercizio dell'opzione per fruire delle disposizioni di cui alla legge n.398/91 (regime speciale.

3 . COME SI ESERCITA L'OPZIONE PER IL REGIME SPECIALE

L'opzione deve essere comunicata, prima dell'inizio dell'anno, a prescindere dalla cadenza dell'esercizio sociale, dandone comunicazione all'Ufficio delle entrate e all'ufficio della SIAE competenti.
I soggetti che, invece, iniziano l'attività manifestano l'opzione con la dichiarazione di inizio attività da presentare all'ufficio delle entrate dandone comunicazione all'ufficio SIAE.
L'opzione ha effetto fino a revoca ed è vincolante per cinque anni.
Se nel corso del periodo d'imposta (esercizio sociale) viene superato il limite di 250 mila euro, vengono meno le disposizioni della legge n.398 con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fax simile della richiesta Raccomandata A.R.
Associazione sportiva/società sportiva All'Ufficio delle Entrate
……………………………………… di……………………….
Sede………………………………..
Partita IVA/Codice fiscale All'Ufficio SIAE
…………………………………… di……………..………
Oggetto: OPZIONE legge 16 dicembre 1991, n.398
L'associazione/società sportiva……………………..con sede in…………………………
Via………………………..n…….. qui rappresentata dal Presidente in carica Sig………………………..nato a ……………il…………………….. e residente in……………..via…………………..n……codice fiscale……………………………. .
premesso
che detta associazione/società sportiva è affiliata alla F.I.G.C.-Lega Nazionale Dilettanti e che svolge attività sportiva dilettantistica senza scopo di lucro
visto
la legge 13 maggio 199, n.133, il Decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n.473, l'art.37 della legge 21 novembre 2000, nonché le circolari ed istruzioni ministeriali relative alle predette leggi
opta
per il regime fiscale di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, a far tempo dal…………..
……. lì………… Il Presidente
4. I VANTAGGI DELLA LEGGE N. 398 DEL 1991



a) -Esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi e IVA;

b) -esonero dagli obblighi di fatturazione tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni dei diritti radio-TV e per le prestazioni pubblicitarie;

c) - esonero dagli obblighi di registrazione, salvo la tenuta del libro degli acquisti;

d) - esonero dall'obbligo di dichiarazione IVA e della comunicazione dei dati relativi;

e) -tassazione IVA in via forfetaria di tutti i proventi derivanti da attività commerciali;

f) -tassazione forfetaria ai fini IRPEG (imposta sul reddito delle persone giuridiche) e IRAP (imposta regionale sulle attività produttive);

g) -esclusione dalla determinazione del reddito imponibile di specifici proventi commerciali (vedere precedente punto 2, lett.b).

5. QUALI SONO GLI OBBLIGHI CONTABILI RICHIESTI DALLA
LEGGE N.398 DEL 1991


a) -Annotazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nel mese, nell'esercizio di attività commerciali, nel modello di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1997.
Si tratta del modello concernente i contribuenti minori introdotto dalla "Finanziaria 1997", reperibile presso le librerie specializzate, di facile compilazione, nel quale, entro il giorno 15 di ciascun mese vanno riportati i corrispettivi del mese precedente e l'IVA ad essi relativa riportando l'IVA detraibile in misura forfetaria.

b) -Numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e tenuta del registro degli acquisti IVA;

c) -Obbligo di emissione delle fatture per le prestazioni di sponsorizzazione, di pubblicità e per le cessioni di diritti radio-TV;

d) -Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi - UNICO - ai fini IRPEG e IRAP e della dichiarazione dei sostituti d'imposta- Mod.770 -, con esonero dall'obbligo della dichiarazione IVA e della comunicazione dei dati IVA;

e) -Adempimenti dei sostituti d'imposta.



6. COME ASSOLVONO L'IVA I SOGGETTI CHE OPTANO
PER LA LEGGE N. 398 DEL 16 DICEMBRE 1991

a) - Ai sensi dell'art.74, sesto comma, del D.P.R. n.633 del 1972, dall'IVA incassata sui corrispettivi derivanti da tutte le attività commerciali, si detrae forfetariamente:

- il 50 per cento dell'IVA incassata sui corrispettivi ivi compresi quelli di natura pubblicitaria

- il 10 per cento dell'IVA incassata sulle fatture emesse per sponsorizzazione
-
- 1/3 dell'IVA incassata sulle fatture emesse per diritti radio-TV.

b) - L'IVA a debito (IVA incassata meno quella detraibile forfetariamente) deve essere versata con il mod. F 24 entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento e cioè:
-entro il 16 maggio (1° trimestre) con il codice tributo 6031
-entro il 16 agosto (2° trimestre) con il codice tributo 6032
-entro il 16 novembre (3 trimestre) con il codice tributo 6033
-entro il 16 febbraio (4° trimestre) con il codice tributo 6034

ESEMPIO DI LIQUIDAZIONE IVA
(importi registrati nel modello D.M. 11/2/97)

Mese- gennaio
a)-Corrispettivi commerciali-imponibile 5.000 euro IVA incassata 1.000 euro
Detrazione forfetaria 50 500 euro
IVA a debito 500 euro
b)-Fatture per sponsorizzazione-imponibile 10.000 euro IVA incassata 2.000 euro
Detrazione forfetaria 10 % 200 euro
IVA a debito 1.800 euro
c)-Fatture per diritti radio-TV-imponibile 5.000 euro IVA incassata 1.000 euro
Detrazione forfetaria 1/3 333 euro
IVA a debito 667 euro
Totale IVA a debito relativa al mese di gennaio 1.967 euro


Mese-febbraio
a)-Corrispettivi commerciali-imponibile 10.000 euro IVA incassata 2.000 euro
Detrazione forfetaria 50% 1.000 euro
IVA a debito 1.000 euro
b)-Fatture per sponsorizzazione-imponibile 10.000 euro IVA incassata 2.000 euro
Detrazione forfetaria 10% 200 euro
IVA a debito 1.800 euro
Totale IVA a debito per il mese di febbraio 2.800 euro

Mese-marzo
Corrispettivi commerciali-imponibile 5.000 euro IVA incassata 1.000 euro
Detrazione 50% 500 euro
IVA a debito 500 euro

Totale IVA a debito per il mese di marzo euro 500


Totale IVA a debito per il 1° trimestre: euro 5.933 da versare entro il 16 maggio con Modello F 24, codice tributo 6031 -
Per il trimestre in questione è stata incassata IVA per complessivi 9.000 euro-

7. COME SI DETERMINA E SI PAGA L'IRPEG

Il reddito dei soggetti che optano per la legge n.398/91 si determina applicando il coefficiente del 3 per cento ai proventi commerciali, sempre tenendo conto che alcuni proventi commerciali non concorrono alla determinazione del reddito.
Al reddito determinato forfetariamente si aggiungono le eventuali plusvalenze.
Sul reddito così determinato si applica l'IRPEG (imposta sul reddito delle persone giuridiche), nella misura, a far tempo dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003, del 34 per cento del reddito stesso (art. 4 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002).
Entro sette mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o se c'è l'obbligo della trasmissione in via telematica, entro dieci mesi dalla stessa chiusura, va prodotta la dichiarazione dei redditi - UNICO -
Il versamento dell'IRPEG va effettuato entro il giorno 20 del sesto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ESEMPIO DI TASSAZIONE AI FINI IRPEG

Proventi commerciali (come da modello D.M. 11 febbraio 1997) euro 250.000
Si ipotizza che non si siano verificate plusvalenze patrimoniali
Reddito pari al 3% di euro 250.000 = euro 7.500

a) -Riportare nel Modello UNICO-IRPEG - Quadro RG-Righi RG 2 e RG 11- l'ammontare totale dei componenti positivi……………………… euro 250.000
Riportare al rigo RG 20 e successivi i componenti negativi
pari, comunque, al 97% dei proventi…………………… ……. euro 242.500
Reddito tassabile - Rigo RG 28 -…………………………………euro 7.500

b) - Riportare nel quadro RN, ai righi RN 3,12 e 15 il reddito di euro 7.500 e al rigo 16 l'ammontare dell'IRPEG pari, dal 1° gennaio 2003, al 34% di euro 7.500 = euro 2.550

c) - Effettuare, con modello F 24, entro il 20 dicembre, in caso di esercizio sociale chiuso al 30 giugno o entro il 20 giugno in caso di esercizio sociale chiuso al 31 dicembre, il versamento dell'IRPEG dovuta a saldo, con il codice tributo 2100.
d) - Versare contestualmente, sempre con modello F 24 - codice tributo 2112 - la prima rata dell'acconto per il periodo d'imposta successivo, pari al 40% del 98,5% dell'IRPEG dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi.

La seconda rata dell'acconto - il restante 60% dell'98,5% - va versata, sempre con modello F 24 - codice tributo 2113 - entro l'undicesimo mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Ad esempio, in caso di esercizio sociale al 30 giugno, la seconda rata dell'acconto va versata entro il 31 maggio successivo.

8. COME SI DETERMINA E SI PAGA L'IRAP

I soggetti che optano per la legge n.398/91, se trattasi di associazioni sportive dilettantistiche, determinano:
A - il valore della produzione dell'attività istituzionale costituito:
a)-dalle retribuzioni al personale dipendente;
b)-dai compensi assimilati a quelli di lavoro dipendente (collaborazioni coordinate e continuative);
c)-dai compensi erogati per le attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, relativi all'attività istituzionale;

B - il valore della produzione netta dell'attività commerciale costituito:
a)-dal reddito tassabile ai fini IRPEG calcolato nella misura del 3% dei proventi commerciali;
b)-dalle retribuzioni sostenute per il personale dipendente;
c)-dai compensi assimilati a quelli di lavoro dipendente (collaborazioni coord/continuative);
d)-dai compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, impiegate nell'esercizio dell'attività commerciale.
Per effetto del comma 10 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non concorrono a determinare la base imponibile dell'IRAP, come, invece, era previsto in precedenza, i compensi di cui all'art.81, comma 1, lett.m) del TUIR (compensi ai dilettanti).


Per le società dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali il valore della produzione netta è determinato ai sensi della precedente lett.b).

Sull'ammontare del valore della produzione netta, determinato come sopra illustrato, si applica l'IRAP nella misura del 4,25%, il cui importo va ripartito alle regioni nel territorio delle quali si produce il reddito del soggetto.

L'IRAP va versata nei termini e nei modi dell'IRPEG, con il modello F 24, utilizzando il codice tributo 3800 per il saldo e 3812 per la prima rata dell'acconto, pari anch'essa al 40% del 98,5% dell'imposta dovuta, e 3813 per la seconda rata.
Nel modello F 24 va indicato anche il codice della regione alla quale dovrà affluire il tributo.

9. COME SI CONSIDERA IL PREMIO DI ADDESTRAMENTO
E FORMAZIONE TECNICA


Il premio di addestramento e formazione tecnica è esente da IVA per tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche, ivi comprese quelle che non optano per la legge n.398/91, ai sensi dell'art.2, comma 1 del D.L. n.485/96, convertito in legge 18 novembre 1996, n. 586, ma è, di norma, tassabile ai fini delle imposte sui redditi.
Invece, per i soggetti che optano per la legge n.398/91, il premio non concorre alla determinazione del reddito e non va computato tra i proventi ai fini del limite dei 250.000 euro.


ART. 90

Comma 3


MODIFICHE AL REGIME DEI COMPENSI AGLI SPORTIVI DILETTANTI


Comma 3 - Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:"Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo- gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche";
b) all'articolo 83, comma 2. le parole: "a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: " a 7.500 euro".

SINTESI DELLE DISPOSIZIONI

Il comma 3 estende ai soggetti che svolgono attività di carattere amministrativo e gestionale, purchè di natura non professionale, l'ambito di applicazione del regime tributario dei rimborsi di spesa, dei premi e degli altri compensi percepiti dai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica.
Inoltre, viene elevata da 5.164,57 a 7.500 euro la fascia di esenzione prevista per i compensi stessi.

DISCIPLINA TRIBUTARIA DEI COMPENSI, PREMI E INDENNITA'
CORRISPOSTI AI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITA'
SPORTIVA DILETTANTISTICA


Le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio di attività sportiva dilettantistica dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione e da qualunque altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto, sono stati ricondotti dall'art.37, comma 1 della legge n.342 del 21 novembre 2000, tra i redditi diversi di cui all'art. 81, comma 1, lett.m) del TUIR.
Con il comma 3 dell'art.90 sono stati inclusi tra i predetti redditi diversi anche i rapporti di carattere amministrativo-gestionale, non professionale, resi in favore dei soggetti di cui sopra (CONI, Federazioni sportive ecc.) tra i quali sono da annoverarsi le società e le associazioni sportive dilettantistiche.
Tutti i compensi in argomento, di cui al predetto art.81, comma 1, lett. m), non sono assoggettati a tassazione IRPEF fino al limite di 7.500 euro e sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta per gli importi che vanno da 7.500 a 28.158,28.
Gli importi eccedenti l'ammontare di 28.158,28 euro sono invece soggetti a ritenuta a titolo d'acconto.

1. A CHI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE SUI COMPENSI
PER LE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Le disposizioni agevolative si applicano a tutti coloro che partecipano alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica e, cioè, come precisato dall'Agenzia delle entrate, con Circolare n.34/E del 26 marzo 2001:
- agli atleti dilettanti;
- agli allenatori dilettanti;
- ai giudici di gara dilettanti;
- ai commissari speciali che durante la gara o manifestazione, avente natura dilettantistica, devono visionare o giudicare l'operato dell'arbitro;
- ai dirigenti che svolgono funzioni non retribuite in base a norme organizzative interne ma indispensabili alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica nel senso che gli stessi concorrono a garantire la concreta realizzazione degli eventi sportivi dilettantistici;
- ai soggetti che svolgono, non professionalmente, nell'ambito della società o associazione dilettantistica, attività di carattere amministrativo-gestionale.
Non rientrano, pertanto, tra quelli agevolati, gli eventuali compensi corrisposti ad un professionista (ad esempio, commercialista, avvocato, ecc.) per l'attività amministrativa-gestionale resa in favore delle società o associazioni sportive dilettantistiche.
I compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche svolte in Italia da atleti non residenti soggiacciono alla disciplina prevista per i compensistessi senza fare alcuna distinzione circa la condizione di cittadino residente o straniero del soggetto percettore (Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n.42/E del 1° ottobre 2001).
Perché i compensi in argomento possano essere ricondotti nell'ambito applicativo dell'art.81, comma 1, lett. m) del TUIR è necessario il concorso di due condizioni:
a)-deve trattarsi di uno dei soggetti come sopra individuati (requisito soggettivo);
b)-la manifestazione sportiva deve essere a carattere dilettantistico (requisito oggettivo).
Non possono, conseguentemente essere considerati redditi diversi agevolati i compensi corrisposti ad un arbitro dilettante nel caso in cui diriga una gara professionistica e, del pari, non possono essere considerati agevolati i compensi corrisposti all'atleta professionista nel caso in cui sia impegnato in una manifestazione sportiva dilettantistica.


2. COME VENGONO TRATTATI FISCALMENTE I COMPENSI

a) -I compensi percepiti entro il limite annuale di 7.500 euro non concorrono a formare il reddito del percipiente ai fini IRPEF.
La società o associazione sportiva erogante, pertanto, fino all'importo di 7.500 euro singolarmente corrisposti nell'anno solare, non deve effettuare alcuna ritenuta di imposta.
Il percipiente, a sua volta, deve dichiarare alla società o associazione sportiva erogante l'ammontare di eventuali importi percepiti allo stesso titolo da altre società o associazioni o enti sportivi per porre in condizione l'erogante di verificare, ai fini dell'applicazione o meno della ritenuta IRPEF, se il percipiente stesso ha superato complessivamente il limite esente di 7.500 euro.
Non concorrono, in ogni caso, a formare il reddito, i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto sostenute in occasione di trasferte effettuate fuori del territorio comunale art.83, comma 2 del TUIR);

b)- i compensi ricompresi nella fascia eccedente i primi 7.500 euro e fino a 28.158,28 euro sono considerati imponibili, ai sensi dell'art.25, comma 1 della legge n.133 del 13 maggio 1999, così come modificato dall'art.37, comma 2, lett.a), e vanno assoggettati dalla società o associazione erogante alla ritenuta IRPEF a titolo d'imposta, pari a quella fissata per il primo scaglione di reddito, che dal 1° gennaio 2003 è stabilita nella misura del 23%, maggiorata delle addizionali regionali e comunali.
Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito, la parte imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta, concorre alla formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente;

c)-i compensi eccedenti l'importo annuo di 28.158,28 euro sono, invece, assoggettati alla stessa ritenuta (23%) ma a titolo d'acconto.


ESEMPI DI TRATTAMENTO FISCALE DEI COMPENSI
EX ART.81, COMMA 1, LETT.m) DEL TUIR

a) - Soggetto con compensi annui per 8.000 euro

Fino a 7.500 euro - non soggetto a tassazione
Successivi 500 euro-ritenuta a titolo d'imposta 23% = euro 115
Compenso netto = euro 7.885

b) - Soggetto con compensi annui per 15.000 euro
Fino a 7.500 euro - non soggetto a tassazione
Successivi 7.500 euro-ritenuta a titolo d'imposta 23% = euro 1.725
Compenso netto = euro 13.275

c) - Soggetto con compensi annui per 30.000 euro
Fino a 7.500 euro - non soggetto a tassazione
Successivi 20.658,28 euro-rit. a titolo d'imposta 23% = euro 4.751,40 Successivi 1.841,72 euro-rit. a titolo d'acconto 23% = euro 423,60
Compenso netto = euro 24.825,01


ART.90
Comma 4

NON APPLICABILITA' DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI
EROGATI DAL CONI E DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI


Comma 4 - Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600.

SINTESI DELLA DISPOSIZIONE

I soggetti destinatari della norma e, cioè, il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non hanno più l'obbligo di assoggettare a ritenuta a titolo d'acconto del 4% i contributi che vengono dai soggetti stessi erogati alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche.

TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEI CONTRIBUTI


L'art.28 del D.P.R. n. 600/73 stabilisce che le regioni, province, comuni e gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4% a titolo d'acconto delle imposte sui redditi sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese.
La disposizione introdotta con il comma 4 elimina incertezze sull'applicazione della ritenuta sui contributi erogati alle associazioni sportive dilettantistiche che, peraltro, se concessi per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione, non dovevano, comunque, essere assoggettati a ritenuta.
La norma è, invece, innovativa relativamente ai contributi erogati alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali.

ART. 90
Commi 5, 6 e 7


LE "TASSE" E LE SOCIETA' E ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Comma 5 -Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

Comma 6 - Al n.27-bis dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".

Comma 7 - All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.641, dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)", sono inserite le seguenti :" e le società e associazioni sportive dilettantistiche".

SINTESI DELLE DISPOSIZIONI

Sono stabilite a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche agevolazioni in materia di imposta di registro, bollo e concessioni governative.


TRATTAMENTO TRIBUTARIO


Il comma 5 dispone l'assoggettamento degli atti costitutivi e di trasformazione delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, all'imposta di registro in misura fissa.
La costituzione di società o di associazioni, se per quest'ultime si sceglie la strada dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata, è soggetta, ai sensi dell'art.4 della parte I^ della tariffa allegata al D.P.R. n.131/1986, ad imposta in misura proporzionale a seconda della natura dei beni oggetto del conferimento all'atto della costituzione.
Per gli atti di trasformazione l'imposta è fissata dalla lett.c) del comma 1 dello stesso articolo in 129,11 euro.
La disposizione del comma 5 introduce, invece, la tassazione in misura fissa.

Il comma 6 esenta dall'imposta di bollo gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, le copie, anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni poste in essere o richieste dalle federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione.

Il comma 7 stabilisce l'esenzione dalle tasse sulle concessioni governative per le società e le associazioni sportive dilettantistiche.

ART. 90

Comma 8


LE SPESE PER PRESTAZIONI PUBBLICITARIE RESE
DALLE SOCIETA' E ASSOCIAZIONI DILETTANTISTICHE


Comma 8 - Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

SINTESI DELLA DISPOSIZIONE

Destinatari della norma sono le imprese che sponsorizzano le società o le associazioni sportive dilettantistiche, le fondazioni costituite da istituzioni scolastiche nonché le associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva.
Le spese di pubblicità e di sponsorizzazione sostenute da un'impresa per i servizi ad essa prestati da una società o associazione sportiva dilettantistica che svolge attività nel settore giovanile,
è comunque considerata deducibile dal reddito d'impresa dello sponsor o committente la pubblicità, semprechè costituisca il corrispettivo di una specifica attività della società o associazione volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante.


TRATTAMENTO TRIBUTARIO

1 - IN CHE COSA CONSISTE LA DISPOSIZIONE

La disposizione è stata resa necessaria dalle numerose non corrette interpretazioni adottate da alcuni organi verificatori dell'amministrazione finanziaria in ordine alla normativa fiscale che regola le spese di pubblicità e di sponsorizzazione.
Il comma 2 dell'art.74 del TUIR prevede la completa deducibilità delle spese di pubblicità e propaganda sostenute dai soggetti imprenditori.
Le spese in questione sono deducibili, a scelta, o in unica soluzione o in quote costanti in cinque anni.
La deducibilità è ridotta, invece, per le spese cosiddette di rappresentanza, soltanto nella misura di un terzo del loro ammontare e in quote costanti per cinque anni.
Pertanto, se un soggetto che svolge attività imprenditoriale stipula un contratto di pubblicità o di sponsorizzazione, potrà dedurre dal proprio reddito d'impresa l'intero importo nell'esercizio in cui sostiene la spesa o, in alternativa in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.
Lo stesso soggetto, invece, relativamente alle spese di rappresentanza sostenute, potrà dedurre dal proprio reddito d'impresa soltanto un terzo del loro ammontare spalmato nell'arco di cinque esercizi per quote costanti.
Appare evidente come sia importante dare una connotazione certa, ai fini fiscali, alle spese di pubblicità e/o sponsorizzazione e a quelle di rappresentanza tra le quali gli organi verificatori dell'amministrazione finanziaria hanno, talvolta, ritenuto finora di dover classificare anche quelle sostenute a titolo di pubblicità e di sponsorizzazione per prestazioni rese dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche.
Ciò in quanto, è stato sostenuto, che le modeste dimensioni della platea nella quale operano i soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica non giustificherebbe il sostenimento di costi aventi natura pubblicitaria o di sponsorizzazione.
In definitiva, il non esaltante ritorno economico in capo allo sponsor o all'impresa che commissiona la pubblicità ad una società o ad una associazione sportiva dilettantistica, ha indotto, a volte, l'organo verificatore al recupero a tassazione, in capo allo sponsor, della spesa sostenuta ritenendola un'erogazione liberale o una spesa di rappresentanza.
Tale comportamento, indubbiamente, può aver provocato una specie di "fuga" da parte delle imprese sponsorizzatrice nei confronti dello sport dilettantistico.

2 - COSA PUO' DETRARRE L'IMPRESA CHE SPONSORIZZA
O CHE COMMISSIONA LA PUBBLICITA'

E' da premettere che l'orientamento costante, sia in dottrina che in giurisprudenza, è quello di ricondurre le spese di sponsorizzazione tra quelle di pubblicità.
La stessa amministrazione finanziaria con varie risoluzioni (n.9/904 del 17 giugno 1992 della D.G. Imposte dirette e, più recentemente, n.137/E dell'8 settembre 2000 dell'Agenzia delle entrate) ha confermato tale orientamento ed ha precisato che il collegamento diretto tra la pubblicità ed il ricavo non può costituire discriminante ai fini della classificazione di una spesa tra quelle di pubblicità, dal momento che il prodotto ha cessato di essere l'unico obbiettivo della pubblicità stessa, per cedere il posto ad altre strategie commerciali legate all'immagine dell'azienda.
Anche la Corte di Cassazione con una recente sentenza (n.7803 dell'8 giugno 200) ha escluso che tra le spese di rappresentanza possano rientrarvi "tutti quei costi che pur non essendo imputabili direttamente ai ricavi, vengono, comunque, sostenuti per incrementare le vendite perché si spera consentano, ad esempio, di acquisire nuova clientela e permettano di ampliare il fatturato nei confronti della clientela già esistente"
La disposizione introdotta con il comma 8, pur non essendo innovativa, ha il merito di evitare possibili defatiganti contestazioni con il fisco circa la natura dei costi in argomento che sono, pertanto, interamente deducibili dal reddito d'impresa dello sponsor ai sensi dell'art.74, comma 2, del TUIR, in presenza di un rapporto sinallagmatico tra lo sponsor che si impegna a versare un corrispettivo in cambio di una prestazione resa dalla società o dall'associazione sportiva dilettantistica "volta alla promozione dell'immagine e dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario".

3. QUALI SONO LE FORMALITA' DA RISPETTARE

E', però, opportuno tenere presente che il rapporto in parola deve trovare formale supporto, oltre che nella stesura di un regolare contratto o di una lettera di impegni, nella fatturazione che la società o l'associazione sportiva è obbligata a porre in essere nei confronti dello sponsor o dell'impresa che commissiona la pubblicità.
Le fatture dovranno essere regolarmente assoggettate ad IVA con l'aliquota del 20%.
Viene, tuttavia, fissato un limite entro il quale è possibile per l'impresa dedurre le spese di pubblicità e di sponsorizzazione se rivolte alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, proprio nella considerazione degli intuibili limiti che il messaggio pubblicitario può trovare nella diffusione.
Pertanto, le imprese potranno dedurre, nel corso del proprio periodo d'imposta, costi per pubblicità o sponsorizzazione resa loro da società e/o da associazioni sportive dilettantistiche, per un ammontare complessivo di 200.000 euro.
Nulla, comunque, vieta che l'impresa possa porre in essere ulteriori contratti di pubblicità e/o di sponsorizzazione, senza alcun limite di spesa, per prestazioni rese da altri soggetti diversi dalle società o associazioni sportive.
La disposizione introdotta dal comma 8 potrà, quindi, tranquillizzare, dal punto di vista fiscale, le imprese che intendono servirsi delle società dilettantistiche per la diffusione del loro messaggio pubblicitario contribuendo, nel contempo, a rivitalizzare lo sport dilettantistico.

ART. 90
Comma 9

LE EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE ALLE SOCIETA'
ED ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE


Comma 9 - Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400";

c) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) è abrogata.


SINTESI DELLA DISPOSIZIONE

Viene stabilito che una persona fisica può detrarre nella determinazione del proprio reddito fino a 1.500 euro per le erogazioni liberali effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
Viene così incrementata la possibilità per simpatizzanti, genitori, ecc. di finanziare in qualche misura le società sportive dilettantistiche dal momento che potranno detrarre gli importi erogati dal loro reddito tassabile.

TRATTAMENTO TRIBUTARIO

Viene modificata la disciplina della detraibilità delle erogazioni liberali in favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, recata dall'art.13-bis, lett.i-ter) del TUIR.
L'art.13-bis in parola stabilisce alla predetta lett.i-ter) che dall'IRPEF dovuta dal soggetto - persona fisica - si detrae un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un ammontare complessivo in ciascun periodo d'imposta, non superiore a 1.032,92 euro in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero con carte di credito, bancomat, assegni bancari ordinari o circolari non trasferibili intestati alla società o associazione destinataria del versamento.
Tali formalità vengono richieste per assicurare trasparenza e veridicità alle operazioni in parola.

L'ammontare dell'importo è stato elevato a far tempo dal 1° gennaio 2003, da 1.032,92 a 1.500 euro.

Pertanto, se un soggetto - persona fisica - eroga nei modi sopra descritti un importo di euro 1.500 a titolo di liberalità ad una società o associazione sportiva dilettantistica, potrà dedurre, in sostanza, dall'IRPEF dovuta in base alla propria dichiarazione dei redditi, un importo pari a 285 euro (19% di 1.500 euro).


La lettera b) del comma 9 in argomento ha, invece, eliminato per i titolari di reddito d'impresa la possibilità di dedurre le erogazioni liberali effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
La soppressione della previgente norma (art.65, comma 2, lett.c-octies del TUIR) si è resa necessaria a seguito dell'introduzione della disposizione recata dal precedente comma 8 (deducibilità delle spese di pubblicità) che interessa i titolari di reddito d'impresa.

LE SOCIETA'
LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
E
L'IRAP

ART. 5, comma 2, lett.a), punto 2
ART. 90, comma 10

ESCLUSIONE DALL'IRAP DEI COMPENSI EROGATI AI DILETTANTI


Art.5
comma 2, lett.a), punto 2 -
All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1)…omissis…………………
2) alla lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:
" 2) i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917".

Art.90-
comma 10-
All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, le parole "delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi" sono soppresse.

SINTESI DELLE DISPOSIZIONI

I compensi, i premi e le indennità corrisposte dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche, ivi comprese quelle che optano per la legge n,398/91, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP ) dovuta dalle società stesse.


LE SOCIETA', LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E L'IRAP

TRATTAMENTO TRIBUTARIO

La normativa sull'IRAP stabilisce, in sintesi, che le imprese, compresi gli enti non commerciali, corrispondono l'imposta sul valore della produzione netta, maggiorato, tra l'altro, del costo del lavoro.
Le società e le associazioni sportive dilettantistiche sono soggette all'IRAP.

Le società sportive costituite sotto forma di società di capitali determinano, quindi, la base imponibile su cui applicare l'imposta, nella misura del 4,25%, escludendo dai costi detraibili le spese per il personale e per il costo del lavoro in genere.
Ne consegue che nella determinazione del valore della produzione netta, dato dalla differenza tra ricavi e costi della produzione, le suddette spese non possono trovare collocazione tra i costi deducibili, per cui, di fatto, sono soggetti all'IRAP le spese per i personale dipendente (salari, stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto), i costi per il personale relativo agli oneri diversi di gestione, i costi per prestazioni di lavoro occasionale, i compensi assimilati a quelli di lavoro dipendente, quali le collaborazioni coordinate e continuative, nonché, tra l'altro, come previsto dall'art.11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, le indennità e i rimborsi forfetari di spesa erogati ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica di cui all'art.81. comma 1. lett.m) del TUIR.
Queste ultime parole sono state soppresse con l'art.5, comma 2, punto 2, che, riformulando la disposizione, ha eliminato dalla tassazione IRAP i compensi erogati dalle società sportive di capitale agli sportivi dilettanti ex art.81, comma 1, lett.m) del TUIR.
Le associazioni sportive dilettantistiche, invece, in quanto enti non commerciali, fruiscono di un doppio binario per determinare il valore della produzione netta.
Per l'attività istituzionale determinano il valore della produzione netta assumendo le retribuzioni per il personale dipendente comprensivo degli oneri sociali e del trattamento di quiescenza, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente (art.81, comma 1, lett.l) del TUIR).
Per l'attività commerciale eventualmente esercitata l'associazione sportiva determina il valore della produzione netta come è previsto per le società di capitali e, quindi, i compensi agli sportivi dilettanti (art.81, comma 1. lett.m) TUIR), sono assoggettati a tassazione ai fini IRAP.
La disposizione dell'art. 5, comma 2, punto 2 della "Finanziaria 2003" ha eliminato dalla tassazione ai fini IRAP, anche per le associazioni sportive, i compensi in argomento.

Una diversa disciplina, ai fini IRAP, è prevista per le associazioni sportive che optano per la legge n.398/91, le quali, per effetto dell'art.17, comma 2 del decreto legislativo n.446/1997, determinano il valore della produzione netta, relativamente all'attività commerciale svolta, aggiungendo al reddito d'impresa determinato forfetariamente, pari al 3% del proventi commerciali, l'importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro, ivi compresi, quelli di cui all'art.81, comma 1. lett.m) del TUIR e, cioè, i compensi agli sportivi dilettanti.
La disposizione recata dal comma 10 dell'art.90 della "Finanziaria 2003", modificando l'art.17 suddetto, ha eliminato dalla tassazione ai fini IRAP i compensi in argomento anche per le associazioni che optano per la legge n.398/91.

Con le norme recate dagli articoli 5, comma 2 e 90, comma 10, sono state introdotte, quindi, sostanziose facilitazioni per le società e le associazioni sportive dilettantistiche dal momento che i compensi agli sportivi dilettanti, che scontavano l'IRAP nella misura del 4,25, non concorrono più alla formazione della base imponibile dell'imposta stessa.

In definitiva, una società o associazione sportiva dilettantistica che eroga in un anno compensi a sportivi dilettanti e agli altri soggetti che operano nel campo dilettantistico, per complessivi 50.000 euro, ricava dalle disposizioni recate in materia di IRAP, un risparmio d'imposta di 2.125 euro


LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
CONSERVANO, COMUNQUE.
LA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE


ART. 90
Comma 11


PERDITA DELLA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE
ELIMINATO IL PERICOLO


Comma 11 - All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " ed alle associazioni sportive dilettantistiche".


SINTESI DELLA DISPOSIZIONE<