Per poter scaricare il modulo di denuncia sinistro (Ina Assitalia) ,il percorso da seguire è il seguente: Sito del S.G.S. (www.settoregiovanile.figc.it) area Comunicati "STRALCIO 3CU 01 del 23-08-07" cliccare su " 3 all" e scaricare "DENUNCIA INFORTUNIO" Per le modalità di denuncia attenersi a quanto riportato nel C.U. nr.9 del 30-08-2007 4.COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITA' DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.
Il testo della polizza è visibile sul sito www.mizarbrokers.it .
3.8.2005
OBBLIGO ASSICURATIVO PER SPORTIVI DILETTANTI
IL DL OMNIBUS LICENZIATO IL 30-07-05 CITA ALL'ARTICOLO 6,COMMA 2- BIS, QUANTO SEGUE: IL COMMA 2-BIS DELL'ARTICOLO 51 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002,N.289,E' SOSTITUITO DAL SEGUENTE: "Con decreto del ministro per i Beni e le attività culturali,di concerto con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il ministro dell'economia e delle finanze,sentite le federazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva,da emanare a decorrere dal 1° agosto 2005 ed entro il 31 dicembre 2006,sono stabilite le nuove modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti,nonché la natura,l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi.Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica,le federazioni e gli enti di promozione sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice con la quale stipulare le relative convenzioni.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,sono abrogate le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi,di cui al decreto del ministero per i Beni e le attività culturali 17 dicembre 2004,pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n.97 del 28 Aprile 2005"
18.7.2003
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DIRIGENTI
La Legge 289/2002 del 27 dicembre 2002 prevede quanto segue: ART.51 - A decorrere dal 1° Luglio 2003,sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti,DIRIGENTI,e tecnici alle Federazioni sportive nazionali,alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive,dai quali sia deivata la morte o una inabilità permanente. La L.N.D. ha definito con la CARIGE Assicurazioni una copertura assicurativa obbligatoria che prevede quanto segue: Persone Assicurate:si intendono assicurati i dirigenti delle società sportive affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti,tesserati alla Lega Nazionale Dilettanti,per gli infortuni che dovessero subire esclusivamente durante lo svolgimento delle attività prestate in qualità di Dirigenti,secondo il proprio mandato,comprese missioni e trasferimenti,con esclusione dell'attività sportiva. Le garanzie e Capitali assicurati sono: Caso Morte €.10.000,00 Caso invalidità Permanente €.10.000,00 franchigia assoluta 5% Le coperture assicurative avranno effetto dala ore 24 del 30 giugno 2003 e scadranno alle ore 24 del 30 giugno 2004.
13.3.2003
RIUNIONE MATERIA ASSICURATIVA
Si invitano le Società a partecipare alla riunione che si terrà presso il C.R.L. - L.N.D. sabato 15 marzo 2003 ore 10, nel corso della quale esperti del settore forniranno indicazioni e suggerimenti in materia di assicurazione dei calciatori e risponderanno agli eventuali quesiti posti dai dirigenti
31.1.2003
OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI (LEGGE FINANZIARIA 2003)
A rettifica di un articolo di stampa apparso sul quotidiano economico “Sole-24 Ore” del 4 gennaio 2003 il presidente della L.N.D. ha inviato allo stesso quotidiano, che l’ha pubblicata il 17 gennaio 2003, una lettera del seguente tenore, in ordine alla questione dell’assicurazione contro gli infortuni per i dilettanti resaobbligatoria dall’art. 51 della legge finanziaria 2003: Con riferimento all’articolo apparso sabato 4 gennaio sul Sole- 24 Ore titolato: “Sportivi dilettanti all’ Inail”, ricordo, in qualità di presidente della Lega nazionale dilettanti-Figc, di precisare che l’articolo 51 della legge numero 289 del 27 dicembre 2002 “Finanziaria 2003”, nell’introdurre l’obbligo assicurativo relativamente ai tesserati delle Federazioni sportive nazionale e degli altri enti sportivi, sul quale sono assolutamente d’accordo, non dispone l’obbligo di assicurarsi presso l’Inail, per cui è da presumere che sia possibile stipulare assicurazioni che comprendano “i casi di infortuni avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento di attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente” presso qualsiasi istituto o società di assicurazioni. L’estensore dell’articolo, forse non ha tenuto conto che nel testo della Finanziaria licenziato in prima lettura dalla Camera dei deputati, era previsto l’obbligo di assicurarsi presso la Sportass, ma che nel testo definitivamente approvato è stato soppresso, anche a seguito delle rimostranze avanzate dall’intero mondo sportivo dilettantistico, tale riferimento alla Sportass, cosa che avrebbe leso gravemente il principio della libera concorrenza. Va quindi meglio precisato il contenuto dell’articolo 51 della “Finanziaria”, nel senso che non sussiste obbligo di assicurarsi presso l’Inail ma soltanto quello di fruire delle prestazioni assicurative di qualsiasi istituto o società di assicurazione, purchè nel rispetto della disposizione recata dall’articolo 51 medesimo.
Carlo Tavecchio (Presidente della Lnd)
14.1.2003
POLIZZA OBBLIGATORIA NORDITALIA-LEVANTE STAGIONE 2002-2004
La Lega Nazionale Dilettanti ha rinnovato per il periodo 1-07-2002;30-06-2004 l'accordo con la compagnia Levante Norditalia.Il nuovo testo di polizza prevede alcune importanti variazioni ed inserimenti che di seguito elenchiamo: La garanzia Invalidità Permanente viene sostituita dalla garanzia Lesioni con massimale pari a €.77.468,54. Trattasi sicuramente di un nuovo modo di definire l'ex Invalidità Permanente che permetterà una più chiara,veloce e completa forma di indennizzo.Questa procedura amplia lo spettro dei risarcimenti che saranno liquidati, nel rispetto delle lesioni inserite nell'apposita Tabella, con dei massimali predefiniti.L'infortunato non avrà più l'onere di dover ricorrere al medico legale,per l'emissione della perizia di parte,così come non dovrà attendere la chiamata,da parte della compagnia,per la conseguente visita-legale.Certamente i tempi di definizione di questa garanzia saranno più veloci. Inserimento del Rimborso prestazioni specialistiche,intese come Tac-Risonanza Magnetica-Radiografie-Ecografie-Tutori Ortopedici-Artroscopia Diagnostic,per un massimale di risarcimento pari a €.516,46 con franchigia fissa di €.103,30 per sinistro. Inserimento della garanzia Indennità forfettaria applicazione apparecchio gessato e/o immobilizzante e inamovibile,con massimale di €.154,94 elevabile a €.258,23 per esigenze post intervento chirurgico.Questa garanzia risulta operante solo in conseguenza di fratture e non prevede il risarcimento a favore dei calciatori partecipanti all'attività Ricreativa ed Amatoriale.
13.11.2002
NEWS DEL SERVIZIO ASSICURATIVO
Si rende noto che la L.N.D.,in attuazione della delibera assunta dal Consiglio Direttivo, con decorrenza dalle ore 24 del 30/06/2001 la polizza infortuni obbligatoria relativa ai tesserati con le società dilettantistiche di calcio in essere con la Levante Norditalia Assicurazioni, garantisce anche la spesa relativa all'acquisto dei tutori ortopedici immobilizzanti e le seguenti prestazioni specialistiche .tac, risonanza magnetica, ecografia ed artroscopia diagnostica. Il rimborso viene effettuato con il massimo di euro 516,46 e con detrazione della franchigia fissa ed assoluta di euro 103.29 per sinistro. La liquidazione del sopra detto massimale è indipendente dal rimborso di spesa di cura ospedaliera e da quello relativo alle spese pre e post intervento chirurgico. Inoltre, tutte le garanzie della polizza infortuni varranno per i dirigenti delle società sportive associate alla L.N.D., esclusivamente durante lo svolgimento della attività di assistente all'arbitro durante le gare ufficiali. Tale estensione non prevede ulteriore costo aggiuntivo sulle polizze.